ASSICURAZIONE SULLA VITA – IDENTITA’ DEL BENEFICIARIO – L’EREDE NON LA PUO’ SAPERE

(Cass.civ., sezione prima, sentenza dell’8 settembre 2015, n. 17790, in www.cassazione.net)

L’erede non può pretendere di conoscere l’identità del beneficiario dell’assicurazione sulla vita stipulata in vita dal de cuius, e ciò neppure se la successione e la delazione è retta da testamento.

A tal proposito, infatti, «in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo».

In base al citato principio è stato accolto il ricorso proposto dal Garante della Privacy, il quale aveva

impugnato la sentenza di merito ove i dati identificativi dei beneficiari della polizza sulla vita erano stati considerati funzionali alla tutela dei diritti ereditari esercitati dal richiedente, erede della persona deceduta.

Il provvedimento impugnato e cassato dalla Suprema Corte aveva ordinato alla compagnia di assicurazione di comunicare al richiedente il nominativo dei beneficiari della polizza (ex art. 1920 c.c.).

Si ricorda sul punto come il beneficiario di un’assicurazione sulla vita ha diritto a beneficiare del premio iure proprio e non iure successionis attraverso lo schema contrattuale di cui all’art. 1920 c.c., da qualificare come contratto a favore di terzo.