CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO – IMPORTO FINANZIATO SUPERIORE ALL’80% – VALIDITA’ DEL CONTRATTO

(Trib. Nuoro, sezione collegiale civile, sentenza del 17 maggio 2016, in Il caso)

Il contratto di mutuo fondiario regolato dall’art. 38 TUB, nel quale viene erogato capitale per un importo superiore all’80% del valore del bene concesso in garanzia (come stabilito nella delibera CICR del 22 aprile 1995) è valido e detta circostanza non è idonea a far venir meno o a ridurre il privilegio.
La finalità del secondo comma dell’art. 38, TUB (*), il quale determina l’ammontare massimo del finanziamento in relazione al valore dei beni concessi in garanzia ipotecaria, è quella di tutelare le banche e, indirettamente, il sistema bancario (e non il contraente debole), essendo detta norma volta ad impedire che gli istituti di credito assumano esposizioni finanziarie senza adeguate garanzie.
I giudici presso il Tribunale di Nuoro osservano che la ratio della disposizione in esame si discosta nettamente dalla norma di cui all’art. 117, T.U. bancario, volta a proteggere il contraente debole e diretta a prevenire, tramite l’inserimento di clausole standard, l’utilizzazione da parte delle banche di schemi contrattuali di difficile lettura o interpretazione per il cliente, ovvero, recanti clausole onerose o vessatorie. Ne consegue che deve escludersi che la violazione dell’art. 38 determini la nullità relativa del contratto, rilevabile solo dal cliente, in quanto quest’ultimo ha tutto l’interesse ad ottenere il finanziamento nel massimo importo, a prescindere dal limite di finanziabilità.
(*)
Art. 38, comma 2, TUB
«La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti».