CONTRATTO PRELIMINARE – INDICAZIONE DI TRE CONFINI – DETERMINATEZZA O DETERMINABILITA’ DELL’OGGETTO

(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 31 maggio 2016, n. 11237, in Giuffrè)
Il «requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto di un preliminare di vendita di immobile non postula la specificazione di almeno tre dei suoi confini, trattandosi di indicazione rilevante ai fini della trascrizione (articolo 2659 c.c., n. 4 e articolo 2826 cod. civ.), ma non indispensabile per la sicura identificazione del bene, evincibile anche da altri dati».
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 31 maggio 2016, n. 11237.
I giudici della Suprema Corte hanno analizzato un caso nel quale era stata emessa sentenza di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un contratto preliminare privo dell’indicazione dei tre confini. Ciò che conta è che il bene sia identificabile correttamente e ciò può avvenire a prescindere dall’indicazione dei confini e dei dati catastali.
A tale proposito, come accaduto nel caso di specie, il giudice che emette sentenza di esecuzione in forma specifica può integrare la descrizione del bene, indicando anche i dati catastali ricavati dagli atti di causa e ciò è legittimo siccome l’autorità giudiziaria deve garantire la piena corrispondenza della decisione alle sue finalita’ pratiche, alla specificazione, di significato e portata meramente formali, dei dati (confini ed elementi catastali) occorrenti per la trascrizione dello statuito trasferimento.
Inoltre, quanto agli adempimenti richiesti al fine di poter addivenire all’emissione di una sentenza costitutiva dell’obbligo assunto con un contratto preliminare, i giudici hanno ulteriormente precisato che «nell’ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ. imponga all’acquirente di versare il prezzo della compravendita, l’obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ex art. 1183 cod. civ., del termine per l’adempimento oppure costituisca in mora il debitore».