DONAZIONE MODALE – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

(Corte d’Appello di Lecce, sezione trentatreesima, sentenza del 21 gennaio 2016, n. 33, in www.cassazione.net)

È inefficace nei confronti dei creditori l’atto di donazione stipulato dai genitori a favore dei figli ed avente ad oggetto il diritto di nuda proprietà di un

immobile con riserva del diritto di abitazione.

A tale proposito, «l’azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l’azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l’azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credito».

A tale possibile conseguenza non si possono sottrarre i donatari, peraltro, consapevoli dell’esistenza del debito.

Nel caso concreto la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa dal giudice di prime cure e, dunque, la revocatoria della donazione

modale stipulata dai genitori a favore dei figli.

I giudici, infatti, hanno ritenuto provata la consapevolezza del debitore/donante del pregiudizio arrecato ai propri creditori con l’atto di donazione;

mentre non rileva la mancata conoscenza del debito da parte dei donatari.