NOTAIO – ART. 28 LEGGE NOTARILE – FONDO PATRIMONIALE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO PENALE

(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 29 gennaio 2016, n. 1716, in Giuffrè)
Il notaio che stipula un atto costitutivo di fondo patrimoniale nel quale vengono vincolati beni immobili sottoposti a sequestro penale risponde di illecito disciplinare ai sensi dell’art. 28, comma 1, l.not. e ciò siccome ha ricevuto un atto di disposizione patrimoniale consistente in attività negoziale compiuta in spregio del disposto di cui all’art. 334 cod.pen. che sanziona «[c]hiunque sottrae […..] una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale […], al solo scopo di favorire il proprietario di essa».
La richiamata norma penale disciplina un’ipotesi espressamente proibita dalla legge ed anche il ricorso allo schema negoziale del fondo patrimoniale è di per sé idoneo a sottrarre il bene alle azioni dei creditori in quanto viene reso più difficoltoso il conseguimento della finalità cui il vincolo è funzionale.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29 gennaio 2016, n. 1716.
Il notaio cui venga richiesto di prestare il proprio ministero è si obbligato ad adempiere al proprio ufficio, in quanto l’art. 27 l.not. prescrive in tale senso, tuttavia, il pubblico ufficiale si deve astenere da ogni attività qualora gli venga richiesto di ricevere un atto che rappresenta un evidente strumento elusivo di norme pubblicistiche assistite da sanzioni penali, dovendo in tale ipotesi arrestare la propria attività, pena la violazione dell’articolo 28 della legge notarile.
Il caso concreto ha riguardato il procedimento disciplinare attivato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Vicenda e Bassano del Grappa, per violazione dell’art. 28 l.not., a carico di un notaio che nello stesso giorno aveva ricevuto una serie di atti (atto istitutivo di trust, atto di costituzione di rendita vitalizia, atto di costituzione di fondo patrimoniale) da qualificare come fraudolenti in quanto preordinati, come osservato, alla sottrazione di beni ad azioni cautelari.