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OPERAZIONI STRAORDINARIE – S.P.A. – RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE ED EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO – NON SUSSISTE L’ABUSO DI DIRITTO ***

OPERAZIONI STRAORDINARIE – S.P.A. – RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE ED EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO – NON SUSSISTE L’ABUSO DI DIRITTO ***
(Cass.civ., sezione tributaria, sentenza del 15 luglio 2015, n. 14761, in www.cassazione.net)
L’operazione straordinaria posta in essere da una società a responsabilità limitata che deliberi la riduzione del capitale sociale (con distribuzione del capitale ridotto ai soci) e successivamente, la propria trasformazione in S.p.A. e un aumento di capitale a servizio di un prestito obbligazionario riservato ai propri soci, non è elusiva qualora eseguita in assenza di alternative equivalenti.
Affinchè sussista la figura dell’abuso di diritto, infatti, deve sussistere l’intento di ottenere un risparmio fiscale e devono sussistere più vie per raggiungere il medesimo risultato.
È dunque legittima la scelta della società di finanziarsi mediante emissione di obbligazioni riservate ai soci, senza dover ricorrere al credito di terzi, se quest’ultima operazione risulterebbe più gravosa.
In base a tali principi è stato respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate la quale aveva contestato un’operazione posta in essere da una società, a suo avviso elusiva in merito al profilo della detrazione degli interessi passivi del finanziamento.
Ad avviso dell’AE, la società non avrebbe dovuto ridurre il capitale sociale che, una volta distribuito ai soci, era stato nuovamente apportato nel patrimonio netto della società, mediante il prestito obbligazionario, ma beneficiando di un risparmio di imposta derivante dagli oneri correlati al mutuo e portati in detrazione.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione (i quali ripercorrono la posizione della Corte di legittimità in tema di abuso del diritto nell’ambito delle ristrutturazioni societarie, richiamano la relativa elaborazione da parte della giurisprudenza comunitaria e fanno persino riferimento alle intenzioni future del legislatore nazionale legge
n. 23 del 11.03.2014 in tema di delega fiscale), invece, una simile operazione deve ritenersi legittima in quanto frutto di «specifiche scelte di politica d’impresa rispetto all’organizzazione produttiva» e, quindi, di «scelte di mercato e conseguenti piani finanziari».
Per di più, la società interessata dalla vicenda aveva fornito la prova di come sarebbe stato maggiormente gravoso ricorrere al credito bancario.