SPESE CONDOMINIALI – OBBLIGATO – PROPRIETARIO AL MOMENTO DELL’APPROVAZIONE

(Cass.civ., sezione sesta, sentenza del 22 giugno 2017, n. 15547, in Ipsoa)
Obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino nel momento in cui è stata assunta la delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione dei lavori (in ragione del valore costitutivo della relativa obbligazione), e ciò vale anche qualora il proprietario dell’unità immobiliare l’abbia successivamente alienata.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22 giugno 2017, n. 15547.
Il caso concreto ha riguardato il ricorso in Cassazione di un soggetto (già proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio), al fine di ottenere la riforma della sentenza di appello con la quale gli era stato richiesto di far fronte al pagamento di spese nei confronti di un condominio.
A dire dell’appellante, egli non era tenuto a corrispondere alcuna spese a favore del condominio, dal momento che aveva dismesso l’unità immobiliare e, nel momento in cui l’assemblea aveva approvato la ripartizione delle spese, egli non era più condomino.
Rigettando il ricorso proposto, la Suprema Corte ha argomentato la decisione considerando determinante la decisione di approvazione dei lavori, e non la successiva assemblea di ripartizione delle spese, nella quale era stato deciso il quantum della spesa.
La Suprema Corte ha a tal fine osservato che «la circostanza della vendita dell’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti a quei lavori, o comunque prima che il condomino che aveva approvato gli stessi abbia adempiuto ai propri oneri verso il condominio, può impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma di certo non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento»