VENDITA TERRENO EDIFICABILE – PREZZO INFERIORE ALLA RELAZIONE GIURATA DI STIMA – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL NOTAIO

(Cass. Civ., sezione terza, sentenza del 12 febbraio 2019, n. 3984, in Cassazione.net)

In tema di vendita di terreni edificabili, laddove le parti abbiano concordato un prezzo inferiore a quello risultante dalla relazione giurata di stima, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 448/01, il dovere di consiglio impone al notaio rogante di informare le parti del rischio fiscale derivante dall’importo del prezzo concordato.
Il principio sopra esposto è stato recentemente espresso dalla Corte di Cassazione al fine di affermare la responsabilità di un notaio.
Nel caso in esame, il venditore di un terreno edificabile aveva convenuto in giudizio il notaio rogante l’atto di vendita al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una maggiore imposta.
In particolare, il suddetto accertamento derivava dalla fissazione di un prezzo di compravendita inferiore al valore del bene fissato sulla base della relazione giurata di stima, redatta ai sensi dell’art. 7 della legge 448/01, e conseguente sua rideterminazione operata dall’Agenzia tributaria.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, in conferma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda attorea, propone ricorso in cassazione il professionista lamentando, in particolare, che nessun danno poteva derivare dall’attività del notaio, in quanto lo stesso era esclusivamente tenuto ad indicare in atto il prezzo effettivamente pagato.
La Corte di Cassazione non accoglie il ricorso, confermando la sentenza impugnata.
In particolare, la Suprema Corte sottolinea che il dovere di consiglio imponeva al professionista l’onere di informare le parti della non congruità del prezzo, rispetto a quanto risultante dalla summenzionata perizia, con conseguente rischio di un accertamento da parte dell’Agenzia fiscale.
Solo una volta adempiuto a tale onere, avendo correttamente informato le parti dei rischi e delle conseguenze derivanti dalle decisioni assunte, il notaio avrebbe potuto esimersi dalla responsabilità e procedere alla stipulazione dell’atto di compravendita.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata