DETRAZIONE IRPEF – 36% – ACQUISTO DI UN’AUTORIMESSA – ASSENZA DI CONTRATTO PRELIMINARE – BONIFICO ANTERIORE ALL’ATTO

(Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione prima, sentenza del 27 luglio 2016, n. 4902/16,
in www.cassazione.net)
In ipotesi di acquisto di un’autorimessa da adibire a pertinenza di un’abitazione, al fine della detrazione dell’imposta Irpef (nella misura del 36%) è sufficiente che il bonifico della somma (da imputare all’acquisto di detta autorimessa), sia effettuato prima della compravendita dell’immobile.
Il contribuente, inoltre, ha diritto alla detrazione fiscale anche ove non sia stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto l’acquisto della pertinenza e benché detto bonifico non sia fatto il giorno stesso del rogito di acquisto.
È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza del 27 luglio 2016, n. 4902/16.
Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate si era attivata per ottenere il recupero dell’Imposta Irpef inerente l’acquisto di un’autorimessa costituente pertinenza di un’abitazione, sul presupposto che i contribuenti (acquirenti) non avessero diritto a detta detrazione dal momento che avevano effettuato i bonifici a favore della società venditrice prima della stipula dell’atto notarile di acquisto e non era stato registrato un contratto preliminare di acquisto. Essi, di conseguenza, non risultando né proprietari, né promissari acquirenti (del vano da adibire ad autorimessa e dell’abitazione principale), pertanto, ad avviso dell’Ufficio mancavano i presupposti per giustificare la detrazione.
Più precisamente, il bonifico munito della causale richiesta al fine della detrazione del 36% era stato effettuato in data 30 settembre 2002, mentre la compravendita era stata stipulata il 4 ottobre 2002, tuttavia, dall’atto ben risultava che il vano ad uso autorimessa era destinato a pertinenza
dell’appartamento in proprietà degli acquirenti. Ebbene, secondo la CTR, quest’ultima menzione è idonea a fornir la prova dell’esistenza del vincolo pertinenziale tra pertinenza e bene principale e giustifica la detrazione cosicché, nel caso di specie, il fatto che il bonifico fosse avvenuto alcuni giorni
prima dell’atto, è apparso ai giudici quale circostanza irrilevante e inidonea ad impedire l’ottenimento del beneficio fiscale.