SERVITU’ VOLONTARIA – VENIR MENO DELL’UTILITAS – NON E’ CAUSA DI ESTINZIONE
(Trib. Trento, sezione civile, sentenza del 30 settembre 2016, n. 929, in Lex24).
L’impossibilità di fatto di usare una servitù e il venir meno dell’utilità della medesima, non determinano l’estinzione della servitù, ai sensi dell’articolo 1074 cod.civ., evento che si verifica invece con il decorso del termine di venti anni, ai sensi dell’articolo 1073 cod.civ.. La servitù volontaria, infatti,
contrariamente a quella coattiva, non cessa ove vanga meno l’utilitas, bensì, solo per confusione, prescrizione o nuove pattuizioni.
È quanto chiarito dal Tribunale di Trento con sentenza del 30 settembre 2016, n. 929.
Nel caso di specie, la proprietaria del fondo dominante aveva promosso l’azione confessoria per sentir dichiarare l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio (diritto di transito «sulla traccia attualmente esistente») costituita con un atto di compravendita risalente a più di quaranta anni prima (con il quale era stata altresì costituita una servitù di acquedotto), che non poteva essere esercitata a causa di una recinzione eretta dalla titolare del fondo servente. La proprietaria del fondo dominante si era dunque rivolta all’autorità giudiziaria per ottenere un ordine di rimozione forzata della recinzione e il ripristino del passaggio pedonale e carraio.
Avverso le richieste avanzate dalla parte attrice, la proprietaria del fondo servente e parte convenuta, aveva eccepito, da un lato, l’avvenuta estinzione della servitù per prescrizione (per non uso ventennale) e, da un altro lato, il fatto che era venuta meno l’utilitas della servitù contesa dal momento che era stata costruita una strada comunale che consentiva alla proprietaria del fondo dominante di accedere facilmente al proprio terreno.
Rigettando le eccezioni sollevate da parte convenuta, il Tribunale di Trento argomenta la decisione affermando: da un lato, che la servitù non si era prescritta per mancato uso ventennale (ai sensi dell’articolo 1703 cod.civ.) dal momento che detto termine decorre «dal giorno in cui si è cessato di
esercitare» la servitù e, nel caso di specie, l’evento si doveva collocare cronologicamente nell’anno 2002; dall’altro, per quando concerne il venir meno dell’”utilitas”, osserva che «le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive che si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state
imposte, non si estinguono con il cessare della utilitas per la quale sono state costituite, ma vengono meno soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l’estensione o le sopprimano». Ne consegue che la costruzione della strada comunale idonea a far venir meno lo stato di interclusione del fondo non poteva essere considerata circostanza idonea a determinare l’estinzione della servitù; il concetto di «utilitas [infatti] è tanto ampio da comprendere ogni vantaggio, anche non proprio economico, del
fondo dominante, come quello di assicurargli una maggiore amenità».