MANCATA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CATASTALE – NULLITA’ SANABILE – ART. 28
(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 20 novembre 2018, n. 29894, in www.cassazione.net)
L’art. 28 di cui alla legge notarile trova applicazione ad ogni ipotesi di nullità assoluta dell’atto, con sola esclusione delle ipotesi che determinino l’inefficacia, l’annullabilità o la nullità relativa.
Conseguentemente, il suddetto articolo trova applicazione anche alle ipotesi in cui il vizio determini una nullità sanabile, fatta salva la circostanza che l’atto sia stato successivamente confermato.
Il principio in esame è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento.
Nel caso in esame un notaio era stato sanzionato dalla Co.Re.Di dell’Emilia Romagna a causa della mancata menzione, in un atto di donazione, della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali dell’immobile donato ai sensi dell’art. 29, comma 1 bis della legge 52/1985.
Avverso tale pronuncia ricorreva alla Corte d’Appello di Bologna l’Archivio notarile di Modena, rilevando come il notaio avesse commesso la summenzionata sanzione in numerosi atti soggetti ad ispezione e richiedendo, pertanto, l’irrogazione di un’ulteriore sanzione.
La pronuncia della Corte territoriale, favorevole all’appellante, veniva impugnata dal notaio il quale lamentava, in particolare, che il Giudice avesse errato nel comminare le sanzioni atteso che, trattandosi di una nullità sanabile, non sarebbe stata riconducibile alle nullità “espressamente previste dalla legge” di cui all’art 28 della legge notarile.
Tale argomentazione non viene condivisa dalla Corte di Cassazione, confermando la pronuncia impugnata.
In particolare, il Giudice di legittimità sottolinea che una nullità sanabile rientra nell’ambito di applicazione della citata normativa, atteso che la mancata dichiarazione di conformità determina una nullità dell’atto, che diviene suscettibile di conferma solo laddove la mancata dichiarazione di
conformità derivasse da un difetto del titolo, ma non fosse dipesa da una sostanziale difformità dello stato di fatto dei luoghi.
Pertanto, solo in tale ultima circostanza la responsabilità disciplinare del notaio può venire meno, qualora sia ancora in corso il relativo procedimento.
Conseguentemente, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto.