ACCETTAZIONE DI EREDITA’ – MANCATA TRASCRIZIONE- RECESSO DA CONTRATTO PRELIMINARE

(Cass.civ., sezione terza, sentenza del 28 giugno 2016, n. 13264, in Giuffrè)
Nell’ambito del contratto preliminare di compravendita è consentito al promissario acquirente di sottrarsi all’obbligo di stipulare il contratto definitivo soltanto quando sussista il pericolo concreto ed attuale che la cosa possa essere rivendicata da terzi e ciò in virtù della facoltà di cui all’art. 1481 cod. civ, il quale presuppone non il mero timore di pretese del terzo sull’oggetto del contratto ma «che risulti concretamente la volontà del terzo di promuovere azioni volte ad ottenere il riconoscimento dei suoi asseriti diritti sul bene e che la … sospensione non sia contraria a buona fede, ricorrendo tali condizioni allorchè il pericolo di azioni siffatte si connoti per serietà e concretezza, si da escludere la presenza di un pretesto dell’obbligato per rifiutare l’adempimento dovuto».
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 28 giugno 2016, n. 13264.
Il ricorrente affermava di essere stato danneggiato dalla mancata trascrizione dell’accettazione tacita di eredità da parte del suo dante causa, che aveva comportato un rischio di evizione e pertanto aveva legittimato il recesso del promissario acquirente dal contratto preliminare di compravendita
dell’immobile. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni al notaio che aveva stipulato l’atto con cui egli aveva acquistato la proprietà dell’immobile, non avendo il notaio rilevato l’assenza di continuità delle trascrizioni conseguente alla mancata trascrizione dell’accettazione tacita di eredità.
La Corte di Cassazione, dopo aver sottolineato che la mancata trascrizione dell’accettazione tacita di eredità poteva essere sanata, ai fini della continuità delle trascrizioni, ai sensi dell’articolo 2650 secondo comma c.c., ha ribadito che “è consentito al promissario acquirente di sottrarsi all’obbligo di stipulare il contratto definitivo soltanto quando sussista il pericolo concreto e attuale che la cosa possa essere rivendicata da terzi”, come già affermato nelle precedenti sentenze n. 5979/1994, 24340/2011 e 3390/2016.