AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CASA PREPOSSEDUTA LOCATA – AMMISSIBILITA
(Cass.civ., sez. trib. Ordinanza del 27 luglio 2018 n. 19989, in QdD)
Un contribuente può richiedere le agevolazioni prima casa anche qualora sia già proprietario di un immobile locato, ubicato nello stesso Comune nel quale si trova la nuova casa, poiché al momento dell’acquisto la casa preposseduta non risulta idonea ad essere utilizzata come abitazione.
Ciò vale a condizione che il «rapporto locativo» sia stato «regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità» della casa.
La «nozione di “casa di abitazione” deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui l’immobile sia locato a terzi».
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 27 luglio 2018 n. 19989.
Secondo i giudici
Occorre dunque dare rilievo al concetto di inidoneità oggettiva, dovendosi intendere come tale,
-non solo le caratteristiche strutturali o fisiche dell’immobile;
-bensì anche l’esistenza di un vincolo giuridico, anche temporaneo;
ed anche un impedimento giuridico, come il contratto di affitto, può rendere l’immobile preposseduto inidoneo ad abitazione.
La Cassazione richiama dunque l’orientamento (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2565) che ritiene che solo un’abitazione soggettivamente e oggettivamente idonea all’uso abitativo può escludere l’applicazione del beneficio prima casa all’acquisto nel medesimo Comune; interpretazione già sostenuta dalla Corte Costituzionale (ordinanza del 22.6.2011 n. 203), secondo cui l’espressione «casa di abitazione» si deve intendere nel senso che la «possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso
Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato»
Poiché la norma richiede «l’impossidenza di “altra casa di abitazione”», senza evocare «alcuna specifica caratteristica, né fisica né giuridica, idonea ad escluderne l’idoneità abitativa», «una volta affermato il principio che tale nozione deve essere intesa in senso sia oggettivo che soggettivo e,
comunque, come possibilità di un concreto ed effettivo utilizzo del bene ad uso di abitazione», deve concludersi nel senso che anche l’indisponibilità dell’alloggio preposseduto, poiché locato, consenta di richiedere le agevolazioni prima casa in occasione di un nuovo acquisto.