AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – CESSIONE DEL BENE IN ESECUZIONE DI ACCORDO DI SEPARAZIONE – MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ENTRO 18 MESI – MANCATA DECADENZA
(Cass.civ., sezione sesta, ordinanza del 21 settembre 2017, n. 22023, in www.cassazione.net)
Non decade dalle agevolazioni prima casa il contribuente che, dopo aver acquistato un’abitazione, non adempia all’impegno assunto di trasferire la residenza entro diciotto mesi qualora, prima del decorso di tale termine, abbia trasferito al coniuge i diritti a lui spettanti sulla casa, in esecuzione degli accordi di separazione consensuale.
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 21 settembre 2017, n. 22023.
Nel caso concreto, nell’ambito di un procedimento di separazione tra coniugi, in luogo del mantenimento, il coniuge obbligato aveva trasferito all’altro i diritti a lui spettanti sulla casa acquistata con le agevolazioni prima casa, senza però trasferire la residenza in termini, vale a dire entro diciotto
mesi dall’acquisto.
La Cassazione ha a tal fine chiarito che:
– in materia di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione; e,
-per altro verso, in un quadro normativo e giurisprudenziale volto alla sempre più marcata valorizzazione dell’autonomia privata nell’ambito della disciplina dei rapporti familiari, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto di
separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dai benefici cosiddetta “prima casa”, bensì una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.
Si tratta di principi che non possono non valere con riguardo all’impegno di trasferire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione.