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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO DI ATTO DI DONAZIONE DI IMMOBILE ACQUISTATO CON LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – MANCATA DECADENZA

L’atto di risoluzione di una donazione immobiliare per “mutuo consenso” determina la “retrocessione” del bene donato nuovamente in capo all’originario donante e configura un nuovo contratto di donazione cosicché non determina la perdita dell’agevolazione prima casa medio tempore dal donante in occasione dell’acquisto di un nuovo immobile.

L’agevolazione ‘prima casa’ fruita sul secondo acquisto non può essere revocata dall’Ufficio in quanto al momento della stipula dell’atto di compravendita non vi erano cause ostative di cui alla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, legate alla prepossidenza di altro immobile acquistato con le agevolazioni, essendo stato il primo immobile oggetto di donazione in data anteriore al secondo acquisto.

Si tratta dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 443 del 29 ottobre 2019.

Più precisamente, il caso considerato dall’Ufficio ha riguardato:

-una donazione stipulata in data 7 ottobre 2005 dal contribuente ai genitori, avente ad oggetto un’abitazione acquistata in data 18 novembre 1998 con le agevolazioni “prima casa”; -un successivo acquisto immobiliare, in data 13 gennaio 2006, fruendo delle agevolazioni “prima casa” .