AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – TRASFERIMENTO INFRANQUINNALE A FAVORE DEL CONIUGE – MANCATA DECADENZA
(Cass.civ., sezione tributaria, sentenza del 28 giugno 2016, n. 13340, in www.iusexplorer.it)
In tema di separazione tra coniugi, il trasferimento della casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa da un coniuge a favore dell’altro, non importa decadenza dal beneficio fiscale anche qualora avvenga prima del decorso di cinque anni dall’acquisto e il coniuge cedente non
riacquisti un’altra unità immobiliare da adibire a propria abitazione entro un anno dalla vendita.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 28 giugno 2016, n. 13340.
Secondo la Suprema Corte per stabilire se un atto determini o meno decadenza dal beneficio fiscale bisogna considerarne la natura e, tenuto conto che i trasferimenti eseguiti nell’ambito dei procedimenti di separazione tra coniugi non possono essere qualificati come “dispositivi” in senso stretto, in
quanto preordinati a sistemare globalmente i rapporti fra i coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, si deve escludere che possano generare decadenza dalle “agevolazioni prima casa”. Al contrario, detto trasferimento rientra entro il perimetro di quelli esenti, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, salva la possibilità in capo all’Amministrazione finanziaria di dimostrare si tratti di un atto con finalità elusiva; più precisamente, per effetto dell’articolo 19, l. n. 74/1987, sono esenti da bollo, registro e da ogni altra tassa “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
I giudici hanno quindi cassato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale aveva confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino e ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato al contribuente in ragione al fine del recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, per aver trasferito alla moglie l’immobile acquistato coi benefici “prima casa”, entro il quinquennio, senza provvedere ad acquistarne un altro entro l’anno successivo.