AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO -CAPACITA’ DI TESTARE DEL BENEFICIARIO – REGOLE PREVISTE PER L’INTERDETTO ***

(Tribunale di Vercelli, ufficio del Giudice Tutelare, decreto del 4 settembre 2015, in  www.cassazione.net) Il beneficiario di amministratore di sostegno può redigere testamento e lo può modificare, qualora ad avviso del Giudice Tutelare il testatore, beneficiario della misura dell’AdS, sia una persona vigile ed immune da condizionamenti esterni.

In particolare, il GT, per valutare la capacità di testare, deve considerare alcuni aspetti, ovvero, se il

beneficiario di AdS:

  1. a) versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di intervalli di lucidità;
  2. b) se comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto da compiersi;
  3. c) se possa essere stato indotto a testare sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni.

La richiamata attività dovrà essere svolta dal giudice sull’impronta di quella che contraddistingue l’attività del notaio, il quale, deve indagare sulla volontà delle parti e deve valutare il rispetto delle regole dettate nel codice civile relativamente alla validità del testamento (e delle singole disposizioni).

E’ quanto affermato in una vicenda nella quale un’anziana signora beneficiaria della misura di AdS aveva deciso di modificare il proprio testamento designando quale erede la badante in luogo della cugina.