ANTIRICICLAGGIO – LA COMMISSIONE EUROPEA INDIVIDUA UNDICI PAESI AD ELEVATO RISCHIO
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1675 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 settembre 2016 – L 254/1)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’Unione deve garantire meccanismi di protezione efficaci per l’insieme del mercato interno, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici e i portatori di interessi in generale nei loro rapporti con le giurisdizioni dei paesi terzi. L’integrità dei mercati finanziari e il corretto funzionamento del mercato interno nel suo complesso sono gravemente minacciati dalle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi quadri di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le giurisdizioni che dispongono di quadri legali e istituzionali insufficienti con bassi standard per il controllo dei flussi di denaro pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.
(2) Tutti i soggetti obbligati ai sensi alla direttiva (UE) 2015/849 dovrebbero applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei loro rapporti con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio, garantendo così obblighi equivalenti per i partecipanti al mercato in tutta l’Unione.
(3) L’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 stabilisce i criteri su cui deve basarsi la valutazione della Commissione e conferisce a quest’ultima il potere di individuare i paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto di tali criteri.
(4) L’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio deve basarsi su una valutazione chiara e obiettiva incentrata sul rispetto da parte di una giurisdizione dei criteri di cui alla direttiva (UE) 2015/849 per quanto riguarda il suo quadro legale e istituzionale in materia di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — «AML/CFT»), i poteri e le procedure di cui dispongono le sue autorità competenti ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e l’efficacia del suo sistema AML/CFT per contrastare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
(5) Tutte le constatazioni su cui si basa la decisione della Commissione di includere una giurisdizione nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio dovrebbero essere documentate da informazioni fondate, verificabili e aggiornate.
(6) È essenziale che la Commissione riconosca pienamente i lavori pertinenti già intrapresi a livello internazionale per individuare i paesi terzi ad alto rischio, in particolare quelli del gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI»). Al fine di assicurare l’integrità del sistema finanziario mondiale, è della massima importanza che l’elenco dei paesi terzi stabilito a livello dell’Unione sia strettamente allineato, se del caso, agli elenchi concordati a livello internazionale. Promuovendo un approccio globale a livello internazionale, l’Unione contribuisce a migliorare l’integrità finanziaria a livello mondiale e a proteggere meglio il sistema finanziario internazionale da paesi ad alto rischio. Tale approccio globale permette di ottenere condizioni equivalenti per i soggetti obbligati ed evitare eventuali effetti negativi sul sistema finanziario internazionale.
(7) In linea con i criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto di tutte le valutazioni di esperti disponibili riguardanti i fattori che contribuiscono a rendere un paese o una giurisdizione particolarmente esposti al pericolo di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività finanziarie illecite. In particolare, la Commissione ha tenuto conto, ove appropriato, della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazione pubblica del GAFI, documenti del GAFI (Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process), rapporti del GAFI sulla cooperazione internazionale e rapporto di valutazione reciproca del GAFI e dei gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
(8) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’UE e del grado di apertura del mercato, si ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell’UE.
(9) Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l’analisi della Commissione ha concluso che l’Afghanistan, la Bosnia-Erzegovina, la Guyana, l’Iraq, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Siria, l’Uganda, Vanuatu e lo Yemen dovrebbero essere considerati giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/ CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione. Tali paesi hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato un piano d’azione con il GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.
(10) Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l’analisi della Commissione ha analogamente concluso che l’Iran dovrebbe essere considerato una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione. Questo paese, individuato nella dichiarazione pubblica del GAFI, ha preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e ha deciso di chiedere assistenza tecnica per l’attuazione del piano d’azione del GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.
(11) Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l’analisi della Commissione ha analogamente concluso che la Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere considerata una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione. Questo paese, individuato nella dichiarazione pubblica del GAFI, presenta rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate.
(12) È essenziale che la Commissione inviti le giurisdizioni dei paesi terzi identificate come ad alto rischio a cooperare pienamente con la Commissione e gli organismi internazionali al fine di concordare e attuare in modo efficace le misure per correggere le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
(13) È di estrema importanza che la Commissione effettui un monitoraggio permanente degli sviluppi nella valutazione dei quadri legali e istituzionali dei paesi terzi, dei poteri e delle procedure di cui dispongono le autorità competenti e dell’efficacia dei loro sistemi di AML/CFT, al fine di aggiornare l’elenco dei paesi terzi ad alto con carenze strategiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio») figura nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO
Paesi terzi ad alto rischio
- Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione.
N. | Paese terzo ad alto rischio |
1 | Afghanistan |
2 | Bosnia-Erzegovina |
3 | Guyana |
4 | Iraq |
5 | Repubblica democratica popolare del Laos |
6 | Siria |
7 | Uganda |
8 | Vanuatu |
9 | Yemen |
- Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica per l’attuazione del piano d’azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.
N. | Paese terzo ad alto rischio |
1 | Iran |
III. Paesi terzi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI.
N. | Paese terzo ad alto rischio |
1 | Repubblica popolare democratica di Corea |