ANTIRICICLAGGIO – MAGGIORI ONERI PER GLI STUDI PROFESSIONALI *** (L. Fruscione, B. Santacroce, Il Sole 24 Ore del 9 febbraio 2017, Norme e Tributi)

La bozza di decreto legislativo in tema di antiriciclaggio, il quale recepisce la direttiva 849/2015/Ue (quarta direttiva antiriciclaggio), apporta modifiche alla normativa attualmente vigente in materia, vale a dire al d.lgs. n. 231/2007.
Il nuovo testo aggiunge, tra i soggetti sui quali grava l’obbligo di effettuare le segnalazioni antiriciclaggio, oltre a quelli attuali, anche:

– il curatore fallimentare;

– il commissario giudiziale nelle procedure concorsuali.

È previsto che siano gravati della valutazione (e del controllo) del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, tra gli altri, i professionisti, i quali devono adottare «procedure oggettive e verificate» finalizzate all’analisi e alla valutazione degli specifici rischi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tale valutazione deve essere documentata e tenuta aggiornata.
Le misure di controllo dovranno essere individuate e attuate nel rispetto del principio di proporzionalità esistente tra attività esercitata da parte del destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed entità delle misure di gestione del rischio.
Affinchè la verifica avvenga in maniera adeguata, i controlli devono essere effettuati:
– non solo nei confronti del cliente; bensì,
-anche nei confronti del titolare effettivo;
a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a quindicimila euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco.
L’obbligo di adeguata verifica sussiste, in ogni caso:
– tutte le volte in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e,
– quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell’identificazione.