AZIONE DI RIVENDICAZIONE DELLA PROPRIETA’ – USUCAPIONE – POSSESSO – AZIONE DIRETTA VERSO IL PROPRIETARIO DEL BENE **

(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 28 agosto 2015, n. 17270, in www.cassazione.net)

L’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nel caso concreto a titolo di usucapione) deve essere diretta esclusivamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario nel momento in cui viene proposta la domanda e non anche nei confronti dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari.

Infatti «nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi ai fini della eventuale interruzione del decorso termine utile per l’usucapione ad atti dispositivi del proprietario non diretti al recupero del possesso, non comportando gli stessi alcun trasferimento dello ius possessionis esercitato dal possessore».

In base a tali principi è stato accolto il ricorso presentato da una donna che aveva proposto opposizione di terzo avverso l’azione di esecuzione promossa da una società mediante il pignoramento di un terreno. In particolare, ella aveva evidenziato come sul terreno fosse stato edificato da più di venti anni un fabbricato del quale voleva le fosse riconosciuta la proprietà, per usucapione.

La Corte di Cassazione “ribalta” così le considerazioni poste alla base della sentenza d’Appello nella quale si era sostenuto che il Comune ove era ubicato il bene (in realtà estraneo al giudizio) era da considerare litisconsorzio necessario, in quanto l’ente pubblico era stato proprietario dei beni fino al momento in cui l’immobile era stato trasferito al padre della donna. Segnatamente, senza la partecipazione del Comune al procedimento di usucapione, non si sarebbe potuto computare l’intero periodo utile all’usucapione.