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CESSIONE DELL’INTERO PATRIMONIO AD UNA SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE – ABUSO DI DIRITTO – APPLICABILITA’ ***

CESSIONE DELL’INTERO PATRIMONIO AD UNA SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE – ABUSO DI DIRITTO – APPLICABILITA’ ***
(Tribunale di Reggio nell’Emilia, sezione seconda, sentenza del 7 luglio 2015, n. 964, in
www.cassazione.net)
Deve ritenersi che la cessione (mediante trasferimento dell’unica azienda) dell’intero patrimonio di una società a favore di un’altra società di nuova costituzione, il cui capitale è partecipato sostanzialmente dagli stessi soci, sia retta non già dalla volontà di procedere ad una trasformazione societaria (nel caso di specie da s.r.l. a s.n.c.), bensì, dalla «volontà di rendere la nuova società, in prosecuzione della precedente,
impermeabile rispetto alla situazione debitoria pregressa» (nel caso concreto un debito non risultante dai libri contabili obbligatori).
Secondo i giudici presso il Tribunale di Reggio nell’Emilia, la fattispecie è riconducibile ad un caso di abuso di diritto, anche in considerazione del fatto che, «in violazione del principio di buona fede, la cessione d’azienda è stata effettuata per un fine diverso da quello tutelato [….] e quindi con violazione della causa concreta del negozio».
A parere del Tribunale di Reggio nell’Emilia, sebbene il codice civile disciplini solo alcuni casi di “abuso del diritto”, riferiti all’esercizio di determinate posizioni soggettive, tuttavia, tale istituto è estensibile a tutti i casi in cui si verifichi un’alterazione della funzione obiettiva dell’atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, o perché si registra un’alterazione del fattore causale, o perché si realizza una condotta contraria
alla buona fede o comunque lesiva della buona fede altrui.
In particolare, gli elementi costitutivi dell’abuso sono:
*** la titolarità di un diritto soggettivo, con possibilità di un suo utilizzo secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;
*** l’esercizio concreto del diritto in modo rispettoso della cornice attributiva, ma censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extragiuridico;
*** la verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare e il sacrificio cui è costretta la controparte.