CESSIONE DI AZIENDA – BASE IMPONIBILE – ACCOLLO DI DEBITI
(Cass.civ., sezione sesta – tributaria, ordinanza del 25 novembre 2015, n. 24081, in www.ipsoa.it)
In tema di cessione di azienda, per determinare la base imponibile ai fini dell’imposta di registro, occorre tener conto anche dei debiti accollati siccome rileva non solo quanto effettivamente pagato, bensì, anche le passività trasferite alla parte acquirente.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24081 del 25 novembre 2015.
La Suprema Corte sottolinea che la base imponibile sulla quale determinare l’imposta di registro dovuta in relazione ad un contratto di cessione di azienda non può prescindere dal calcolo di tutte le somme di cui viene gravata la parte acquirente e cioè, occorre considerare non solo quanto
effettivamente sborsato a titolo di prezzo, bensì, anche le somme “corrisposte” con modalità di pagamento differenti e idonee a sgravare l’alienante dai precedenti oneri come, ad esempio, l’accollo di un debito.
Più precisamente, secondo l’Agenzia delle Entrate non era stata corrisposta in maniera corretta l’imposta di registro in relazione ad una cessione di azienda siccome la base imponibile era stata determinata al netto dei debiti già in capo al cedente ed accollati dal cessionario. Per l’Ufficio, «nel
caso di cessione di ramo di azienda, o più in generale nel caso di compravendita, qualora si sia convenuto che parte del pagamento del prezzo avvenga mediante accollo, da parte dell’acquirente, dei debiti dell’alienante, tale accollo, costituirebbe modalità di adempimento dell’obbligazione dell’acquirente di pagare il prezzo della compravendita e quindi concorrerebbe a formare, ai sensi degli articoli 43, 52 e 21 del D.P.R. 131/86, la base imponibile soggetta all’imposta di registro sull’atto di cessione ex art. 51 D.P.R. 131/86».
Giunta la questione all’attenzione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, quest’ultima aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al recupero dell’imposta suppletiva di registro inerente il contratto di cessione di azienda oggetto di controversia ritenendo che l’imposta di registro fosse stata calcolata correttamente considerando il solo importo versato dal cessionario al cedente (“netto di cessione”).
Posizione disattesa dalla Corte di Cassazione tenuto conto che l’accollo di debiti rappresenta una modalità di adempimento dell’obbligazione dell’acquirente stesso di pagare il prezzo, pertanto, l’intero corrispettivo costituisce, ai sensi degli articoli 21, 43 e 51 del d.P.R. n. 131/1986, la base imponibile soggetta all’imposta di registro sull’atto di alienazione.
Secondo la Cassazione, «ai fini della determinazione dell’imponibile ex art. 51 T.U.R., i debiti aziendali che l’acquirente si sia accollato vanno dedotti dal valore delle attività accertate dall’Ufficio ai sensi del quarto comma, ma non dal valore dichiarato su cui sia stata liquidata l’imposta ai sensi del primo comma».