CNN Notizie – Quesito Tributario n. 118-2016/T – ART. 1 COMMA 115 SS. L. N. 208/2015 – SOCI IN COMUNIONE LEGALE
“Tizio è unico socio di una s.r.l. da data anteriore al 30 settembre 2015.
Vuole acquistare dalla sua società la proprietà di un terreno agricolo usufruendo del trattamento tributario agevolato e indicando come corrispettivo un importo molto contenuto. Tizio è in comunione legale dei beni. Le agevolazioni previste dalla legge di Stabilità si possono applicare per intero?”
*****
La risposta che segue è a sostegno della soluzione positiva che si ritiene preferibile ma che andrà opportunamente vagliata anche in relazione a eventuali futuri provvedimenti di prassi.
La legge di stabilità non assoggetta a limitazioni particolari di natura soggettiva i soci che, quali cessionari potranno beneficiare della normativa di favore; potranno dunque beneficiarne anche i soci che al momento della cessione agevolata risultino essere coniugati in comunione legale.
La legge in particolare prevede che l’agevolazione relativa all’acquisto possa spettare non solo alla società, che potrà ridurre l’eventuale plusvalenza mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, ma anche al socio che potrà godere della riduzione al 50% delle aliquote relative all’imposta di registro cui assoggettare la cessione.
Non è stabilito però se l’agevolazione possa applicarsi per intero in caso in cui a norma dell’art. 177 lett. a) l’acquisto cada in comunione legale dei beni.
Appare preferibile la soluzione positiva sia in relazione alla specificità del soggetto acquirente che riguardo alla natura stessa della agevolazione.
In relazione alla prima motivazione, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal Fisco in materia di agevolazioni 1 casa (1) la particolare agevolazione in argomento è caratterizzata dalla speciale qualifica del soggetto cessionario: non un acquirente qualsiasi ma solo il socio. Solo quel soggetto cui durante la vita della società è riservato in via esclusiva l’esercizio dei diritti sociali e dei diritti amministrativi e riguardo al quale gli effetti della comunione legale potranno rilevare solo in relazione al momento dello scioglimento della stessa (comunione de residuo).
L’agevolazione in sostanza sarebbe ascrivibile al socio perché il legislatore ha formulato una scelta precisa valorizzando solo tale soggetto tra i probabili acquirenti. A tale conclusione peraltro conduce in via indiretta lo stesso tenore della norma che prevede la riduzione a metà delle aliquote a prescindere da altre implicazioni anche se legate al regime patrimoniale del socio stesso.
Ulteriore conferma deriva poi dall’analisi di come sia strutturata l’agevolazione in parola che HA una portata più ampia e non limitata alla sola agevolazione in capo al socio riguardando soprattutto anche la sfera delle imposte dirette proprie della società.
L’agevolazione è relativa al regime d’impresa e non può essere invocata parzialmente dalla società ma solo per intero, dunque anche il socio potrà solo invocarla per intero senza risentire di alcun condizionamento dipendente dal suo regime patrimoniale.
Anche in relazione alle agevolazioni 1 casa peraltro la Cassazione è giunta alla medesima conclusione in presenza di acquisto da parte di coniugi in comunione legale. Con l’ordinanza 1.7.2009, n. 15426, la Corte di Cassazione ha affermato che costituisce principio consolidato in giurisprudenza, quello secondo cui l’agevolazione prima casa spetta per l’intero valore dell’immobile anche nell’ipotesi in cui l’abitazione sia acquistata da uno solo dei coniugi in regime di comunione legale, e l’altro non sia in possesso dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione (a tal fine, peraltro, si richiama anche la precedente sentenza 28.10.2000, n. 14237).
Tale impostazione si basa sul presupposto (che può essere considerato allo stesso modo anche per il quesito in argomento) che, a norma dell’art. 177, co. 1, lett. a), c.c., in presenza del regime di comunione legale tra coniugi, i beni acquistati, non di natura personale, anche da uno solo dei coniugi rientrano comunque nella comunione legale, a prescindere dal fatto che il denaro utilizzato fosse del solo coniuge acquirente. Pertanto, l’altro coniuge diventa “proprietario” del bene per disposizione di legge e non perché si sia reso acquirente di esso.
Ad ogni buon conto vista la particolarità della materia e l’assoluta mancanza di precedenti si consiglia la massima cautela e se del caso l’applicazione dell’art. 179 uc cc.
Francesco Raponi