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CONDOMINIO – IMMOBILE GRAVATO DAL DIRITTO DI ABITAZIONE – LE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI AMMINISTRAZIONE GRAVANO SULL’HABITATOR

25/05/2017/in Casa e Immobili

(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 19 aprile 2017, n. 9920, in Giuffrè)
In relazione al pagamento degli oneri condominiali, la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e anche le spese dovute dall’habitator si configurano come obbligazioni propter rem (Cass., Sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291); ne consegue che
costituisce mera emendatio libelli, consentita, la richiesta del condominio opposto (formulata in sede di comparsa di costituzione e risposta), di un importo minore rispetto a quello ingiunto, corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzione e di amministrazione ordinaria, con  esclusione di quelle di straordinaria amministrazione, in ragione della titolarità, in capo all’obbligato, non del diritto di proprietà (come esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo), ma del diritto reale di abitazione sulla stessa unità immobiliare. Quest’ultimo diritto reale minore, infatti, rispetto al diritto di proprietà, rappresenta una situazione derivata minore.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 aprile 2017, n. 9920.
Il titolare del diritto di abitazione di un’unità immobiliare facente parte di un edificio condominiale aveva ricevuto un decreto ingiuntivo con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 948,96, oltre interessi legali e spese della procedura, per spese condominiali ordinarie e straordinarie.
Oppostosi alle pretese, l’habitator aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in forza del contratto di acquisto notarile risalente al 28 gennaio 2002, egli risultava essere titolare del solo diritto di abitazione sull’immobile condominiale, mentre il diritto di proprietà spettava a terzi.
Ebbene, la Suprema Corte, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie, ha chiarito che «qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione», il titolare di tale diritto «è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del
condominio, applicandosi, in forza dell’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate in tema di usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 c.c.».
Inoltre, in relazione al pagamento degli oneri condominiali, la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e le spese dovute dall’habitator si configurano come obbligazioni propter rem.
La richiesta, da parte del condominio opposto di un importo corrispondente alle sole spese condominiali di manutenzione e amministrazione ordinaria, in ragione del diritto reale di abitazione e non di proprietà sull’immobile, costituisce dunque una mera emendatio libelli, consentita dallo stesso ordinamento.

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