CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO – MASSIMA N. 148 – 17 MAGGIO 2016 VERSAMENTO DEI CONFERIMENTI IN DENARO IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.R.L. (ART. 2464, COMMA 4, C.C.)

Massima
Sono legittime le clausole statutarie di s.r.l. che – oltre a richiamare le cause di ineleggibilità e decadenza delle s.p.a. (da ritenersi applicabili in via analogica anche alla s.r.l.) – introducano ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza ovvero subordinino l’assunzione della carica di amministratore alla presenza di determinati requisiti o all’assenza di determinate cause ostative.
MOTIVAZIONE
Gli articoli 2382 e 2387 c.c. regolano, nella disciplina della s.p.a., l’ineleggibilità e la decadenza degli amministratori, nonché la previsione statutaria di clausole che subordinano l’assunzione della carica di amministratore alla presenza di determinati requisiti o all’assenza di determinate cause ostative. Nella disciplina delle s.r.l. successiva alla riforma del 2003, tali norme, a differenza del previgente disposto dell’art. 2487 c.c., non sono espressamente richiamate.
A dispetto del mancato rinvio, la massima afferma anzitutto che non è precluso a clausole statutarie di s.r.l. richiamare, ai fini della relativa applicazione, le cause che nella disciplina della s.p.a. regolano l’ineleggibilità e la decadenza degli amministratori. Del resto, tali cause, alle quali sono tipicamente sottesi interessi non finalizzati alla esclusiva tutela dei soci ma anche a quella di terzi, e in particolare dei creditori sociali, sono da considerarsi applicabili analogicamente anche alla s.r.l., tipo capitalistico nel quale – come evidenziato in letteratura – sono ravvisabili esigenze del tutto identiche, su tale specifico profilo, rispetto a quelle della s.p.a. Per questo motivo, si deve ritenere assai limitata la possibilità che, all’opposto, una clausola statutaria vi deroghi espressamente, e ciò negli stessi angusti spazi in cui una simile possibilità è da ritenersi possibile nelle s.p.a.
Più in generale, poi, l’assenza di una norma specifica che nella disciplina della s.r.l. richiami, oltre all’art. 2382 c.c., l’art. 2387 c.c., non preclude che, anche in tale tipo sociale, come nella s.p.a., possano trovare spazio clausole statutarie che introducono ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza ovvero che subordinano l’assunzione della carica di amministratore alla presenza di determinati requisiti o all’assenza di determinate cause ostative.
La legittimità di tali clausole, infatti, da una parte, trova una specifica spia normativa nell’inciso che nell’art. 2475 c.c. fa “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”, formulazione letterale quest’ultima del tutto coincidente con quella dell’art. 2487 c.c. nel testo precedente la riforma; e, dall’altra parte, trova fondamento giuridico nella nota ampiezza riconosciuta all’autonomia statutaria in materia di strutture organizzative da parte della relativa legge delega (art. 3, comma 1, lett. c).

Notiziario n. 20/2016 del 29 maggio 2016 – Associazione Insignum – Corso di Porta Vittoria, 18 Milano – P.IVA 95116250630