CONTRATTI DI FINANZIAMENTO – RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 61/e DEL 25 LUGLIO 2016 – Consulenza giuridica – n. 954-52/2015 – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Direzione Regionale della Toscana

(In Agenzia delle Entrate)

Il regime di esenzione dalle imposte di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto previsto nell’art. 5, comma 24 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) per l’erogazione di finanziamenti da parte della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore delle banche, trova applicazione anche in relazione all’erogazione finale di mutui garantiti da ipoteca e finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale o ad interventi di ristrutturazione, operata dalle banche a favore di giovani coppie e di famiglie numerose o con disabili.
Il trattamento tributario di favore previsto nel citato art. 5, comma 24, secondo l’Ufficio, è estensibile anche ai contratti di mutuo erogati dalle banche con provvista fornita dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e ciò siccome l’operazione deve essere considerata complessivamente ed il contratto stipulato tra la banca e la parte utuataria si pone come atto in esecuzione di un pregresso rapporto intercorso tra la CDP e la banca medesima. (Agenzia delle Entrate, ris. N. 61/E del 25 luglio 2016) Siffatto regime opera in alternativa rispetto a quello previsto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), il cui articolo 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine) stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per le «operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,
effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine».
In questo caso, ai sensi degli artt. 17 e 18 d.P.R. n. 601/1973 (modiche con: art. 1-bis dl 168/2004 convertito in legge 191/2004; art. 2 dl 220/2004 convertito in legge 257/2004; art. 1, comma 160, l. 24 dicembre 2007, n. 244) è possibile esercitare per iscritto nell’atto di finanziamento l’opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva, da versare in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 17), la cui aliquota è determinata nella misura del 2% o dello 0,25%.
L’aliquota ridotta, pari a 0,25% dell’importo del mutuo, si applica a condizione che la parte mutuataria renda nell’atto una dichiarazione attestante che si tratta di un finanziamento erogato per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” (elencate nella nota II-bis all’art. 1 TP1 allegata al TUR)
Più precisamente, a far data dal 1^ gennaio 2008 (in forza della legge finanziaria 2008 – l. n. 244/2007) l’aliquota applicabile al mutuo è pari al:
a) 2%: se il mutuo è destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per il cui acquisto non è utilizzabile l’agevolazione “prima casa”;
b) 2%: se il mutuo è destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per il cui acquisto sarebbe utilizzabile l’agevolazione “prima casa”, ma il contratto di mutuo non contenga la dichiarazione del mutuatario di beneficiare dell’agevolazione “prima casa”.
c) 0,25: se il mutuo è destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per il cui acquisto sarebbe utilizzabile l’agevolazione “prima casa” e il contratto di mutuo contenga la dichiarazione del mutuatario di beneficiare dell’agevolazione “prima casa”.
d) 0,25: in ogni altro caso diverso dai tre sopra elencati.
Pertanto, l’aliquota dello 0,25% può essere concessa:
a) per il mutuo stipulato per comprare la casa per il cui acquisto si usufruisca delle agevolazioni “prima casa”;
b) per il mutuo stipulato per costruire o ristrutturare una casa (che, se fosse comprata, avrebbe i requisiti per beneficiare dell’ agevolazione “prima casa”);
c) per il mutuo stipulato al fine dell’acquisto della casa per il cui acquisto si beneficerebbe dell’agevolazione “prima casa” (che però non venga richiesta dall’acquirente per l’acquisto della casa ma non per il mutuo).
Qualora il contribuente benefici dell’aliquota dello 0,25% quando in realtà non ne poteva godere, dovrà corrispondere all’Amministrazione finanziaria un’ulteriore imposta pari all’1,75% (e così pari alla differenza tra quanto pagato – 0,25% – e quanto dovuto – 2%), oltre ad una sanzione pari al 30% di
detta differenza.
Competente a riscuotere la maggiore imposta sostitutiva e la relativa sanzione irrogata è l’Ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di compravendita con agevolazione “prima casa” e il relativo avviso deve essere notificato nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi (art. 20).