DIRITTO DI USUFRUTTO TRASMESSO A CAUSA DI MORTE – RISERVA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO – ESTINZIONE

(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 14 ottobre 2015, n. 20788, in IusExplorer)

In caso di donazione con riserva del diritto di usufrutto, esso si estingue con la morte dell’usufruttuario (donante riservatario), ai sensi dell’articolo 979 cod.civ., sicché non può essere trasmesso a causa di morte. Diverso è il caso del legato di usufrutto disposto da parte del testatore che al momento
dell’apertura della successione era proprietario del diritto di piena proprietà della cosa legata in quanto, in questo caso, è possibile scindere l’usufrutto e la nuda proprietà disponendo dell’usufrutto a titolo di legato.
Così decide la Corte di Cassazione con sentenza del 14 ottobre 2015, n. 20788.
Il caso analizzato dalla Suprema Corte consente di fare il punto sulla trasmissibilità del diritto di usufrutto in forza di successione testamentaria, considerando sia il caso nel quale il testatore sia titolare del diritto di piena proprietà, sia il caso nel quale sia titolare del solo diritto di usufrutto.
Ebbene, i giudici hanno chiarito che la facoltà di disposizione di cui gode il testatore è correlata all’estensione del diritto reale, cosicché:
– ove si tratti di diritto di piena proprietà, il testatore può decidere di scorporarlo ed attribuire, con effetti dall’apertura della sua successione, il diritto di nuda proprietà ad un erede o legatario e parimenti il diritto di usufrutto ad un altro erede o legatario;
invece,
– ove si tratti di diritto di usufrutto, dal momento che la sua durata è commisurata alla vita dell’usufruttuario, il diritto reale minore si estingue con il decesso del testatore usufruttuario (salvo il caso particolare nel quale il testatore sia titolare del diritto di usufrutto correlato alla durata della vita di
un terzo o a termine, nel quale caso la durata del diritto reale minore è legata alla vita del primo usufruttuario o al termine).
Ebbene, come osservato, il donante che si è riservato il diritto di usufrutto non ne può disporre a causa di morte in quanto detto diritto è correlato alla sua vita e chiaramente si estingue con la sua morte.
In relazione alla natura giuridica della donazione con riserva di usufrutto per sé e dopo di sé a favore di altri, ai sensi dell’articolo 796 cod.civ., alla tesi che vi ravvisa un doppio negozio si contrappone quella che ritiene si tratti di un unico negozio giuridico contraddistinto da due vicende che si concretano con lo smembramento del diritto di proprietà in diritto di usufrutto, che rimane nella titolarità del donante, e nella nuda proprietà, che viene trasferita al donatario.