DIVISIONE – ARTICOLO 34, COMMA 4, D.P.R. 131/1986 – MASSE PLURIME – ATTO INTER VIVOS – ESCLUSIONE *** (Cass.civ., sezione tributaria, sentenza del 13 aprile 2016, n. 7243, in www.cassazione.net)

«[L]’agevolazione di cui al quarto comma dell’articolo 34 d.P.R. 131/86 – secondo cui “le comunioni tra
i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se
l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte” – presuppone la natura successoria
mortis causa dell’ultimo atto di acquisizione patrimoniale alla comunione; dovendo pertanto essere
esclusa qualora la divisione abbia ad oggetto plurime masse comuni rivenienti da una pluralità di titoli
acquisitivi inter vivos, ancorché finalizzati ad anticipare l’assetto patrimoniale di una futura successione
a causa di morte».
La Cassazione evidenzia come la disciplina delle c.d. “masse plurime” operi solo se l’ultimo acquisto
ha natura mortis causa escludendo che, invece, l’agevolazione possa trovare luogo nell’ambito dei
trasferimenti tra vivi; è peraltro irrilevante la circostanza per la quale la stipulanda divisione abbia
l’intento di predisporre l’assetto della futura successione, cosicché, anche in questo caso, non è
possibile applicare l’aliquota dell’uno per cento.
In assenza di successione a causa di morte non è possibile considerare le comunioni come un’unica
massa, bensì, ci si trova in presenza di tante masse quanti sono i titoli di provenienza dei beni da
dividere, cosicché, l’atto con il quale viene sciolto lo stato di comunione ha natura traslativa e non
dichiarativa.
È stata così confermata la legittimità di un avviso di liquidazione emesso dall’Amministrazione
finanziaria in relazione ad un atto notarile avente ad oggetto la donazione di due immobili tra parenti in
linea retta, a seguito del quale era stata sciolta, senza conguaglio alcuno, la comunione in quote uguali
ed indivise venutasi a formare tra i donatari.

(Notiziario n. 14/2016 – Associazione Insignum)