IMPRESA FAMILIARE – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI – RICORRE
(Cass.civ., sezione lavoro, sentenza del 27 luglio 2016, n. 15640, in Giuffrè)
La partecipazione agli utili da parte dei parenti dell’imprenditore familiare costituisce circostanza idonea a dimostrare l’esistenza di un’impresa familiare, e legittima la richiesta dei contributi da parte dell’INPS.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 luglio 2016, n. 15640.
Secondo i giudici della Suprema Corte l’età avanzata dei familiari non è sufficiente per escludere la collaborazione nell’attività dell’impresa, in presenza di una partecipazione agli utili.
In base a questo principio i giudici hanno bocciato il ricorso proposto dal titolare di una farmacia che aveva impugnato la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Firenze con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la richiesta avanzata dall’Inps per il pagamento di contributi dovuti in relazione alle prestazioni lavorative continuative effettuate dai genitori.
Secondo il ricorrente, l’età avanzata dei genitori sarebbe risultata incompatibile con un’effettiva partecipazione all’attività dell’impresa, e avrebbe pertanto escluso la legittimità delle pretese dell’ente previdenziale, nonostante la partecipazione agli utili dell’azienda e la formalizzazione di un atto
costitutivo dell’impresa familiare.
Avverso le eccezioni sollevate dal ricorrente erano anche le risultanze della prova testimoniale, la quale aveva confermato che i genitori erano soliti prestare attività lavorativa nella farmacia.
La Suprema Corte conferma quindi la sentenza di merito che aveva ritenuto «comprovata la partecipazione dei genitori del ricorrente all’attività dell’impresa con carattere di continuità e prevalenza, fondando il suo giudizio non solo sull’atto costitutivo dell’impresa familiare ma anche sul dato
incontestato della loro partecipazione agli utili, nonché sull’esistenza all’interno della farmacia di un settore di vendita di prodotti parafarmaceutici».