LEGGE DI STABILITA’ 2017

Cessione di beni ai soci ed estromissione dei beni dall’impresa individuale

Viene ampliato fino al 30 settembre 2017 l’ambito temporale delle disposizioni per la fruizione dell’assegnazione o cessione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci; i versamenti della relativa imposta sostitutiva andranno effettuati entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018.

Ancora una chance anche per l’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale: si tratta dei beni posseduti al 31 ottobre 2016, da estromettere tra il 1° gennaio al 31 maggio 2017. Per pagare l’imposta sostitutiva, valgono le stesse scadenze viste per la cessione di beni ai soci.

 

Rivalutazione di terreni, partecipazioni e beni d’impresa

Riaperti i termini per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate posseduti (al 1° gennaio 2017) dalle persone fisiche. Entro il 30 giugno 2017 andrà redatta e giurata la perizia di stima; lo stesso giorno rappresenta anche il termine per versare l’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero la prima rata, se si sceglie la ripartizione in tre quote).

Nuova opportunità di rivalutazione anche per i beni d’impresa, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. Devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 ed essere ancora presenti nel bilancio successivo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. Si può anche affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

 

Trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie

Modifiche al regime agevolato previsto, dal Dl 18/2016, per i trasferimenti di immobili nell’ambito di vendite giudiziarie, in base al quale le relative imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna: l’operatività della disciplina è estesa fino al 30 giugno 2017 ed è allungato da due a cinque anni il periodo di tempo entro il quale l’acquirente imprenditore che ha usufruito dell’agevolazione è tenuto a ritrasferire l’immobile, pena il recupero dell’imposta di registro nella misura ordinaria del 9%, con applicazione di una sanzione amministrativa del 30% e degli interessi di mora.

 

Proprietà contadina

Ritorna il trattamento di favore (imposte di registro e ipotecaria in misura fissa ed esenzione dall’imposta catastale) per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina.

 

Ristrutturazione edilizia e misure antisismiche

Anche il “bonus ristrutturazioni” è prorogato fino al 31 dicembre 2017 nella misura potenziata ora in vigore: la detrazione è del 50% su un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare.

Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni e attività produttive), le relative spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica degli immobili), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione), saranno detraibili nella misura del 50%; il bonus andrà ripartito in cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione, oltre che per gli immobili ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), spetta anche per quelli situati nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti). Inoltre: se le misure antisismiche adottate riducono il pericolo sismico in modo tale da comportare il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è elevata al 70% (ovvero al 75%, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali); se si scalano due classi di rischio, il bonus è dell’80% (ovvero dell’85%, per gli interventi condominiali). Per gli interventi sulle parti comuni, la spesa massima agevolabile è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Come già visto per il “bonus energetico”, i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.

 

Riqualificazione energetica

La detrazione delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici è confermata, nella misura maggiorata del 65%, anche per tutto il 2017.

La proroga arriva, invece, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio. Inoltre, il beneficio per gli interventi condominiali è del 70%, se interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, se sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. In queste due ultime ipotesi (sfruttabili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica), in alternativa alla fruizione della detrazione, è possibile scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. L’importo massimo agevolabile è fissato in 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

FISCOOGGI,  7 dicembre 2016