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NIENTE TRUST SE IL PREGIUDIZIO E’ NOTO – TRIB. PIACENZA, SENTENZA N. 539 DEL 7 LUGLIO 2015 *** (Elena Baio, in Il Sole 24 Ore del 10 settembre 2015)

17/03/2016/in Casa e Immobili, Società e Impresa

Non è possibile ricorrere alla stipula di un trust qualora sia noto il pregiudizio che esso può produrre.

Rendendo tale principio il Tribunale di Piacenza ha delineato i confini entro i quali si può muovere

l’operatore che intende ricorrere alla stipula di un trust e, segnatamente, ha individuato tre condizioni: effettività del credito, danno e consapevolezza.

Nel caso concreto, poiché il settlor (fideiussore della società debitrice principale) nel momento in cui ha istituito il trust sapeva di penalizzare il creditore, il giudice monocratico presso il Tribunale di Piacenza ha emesso provvedimento di revoca ex art. 2901 c.c. di un trust immobiliare di diritto inglese costituito con pregiudizio delle ragioni di un credito vantato da una Banca.

Il giudice argomenta la decisione analizzando dapprima il profilo della eventuale nullità dell’istituto e, quindi, quello inerente la possibilità di revocare lo strumento.

In particolare, l’autorità giudiziaria esclude che nel caso in esame fosse possibile dichiarare la totale nullità del “trust” per mancanza della prova che l’atto di disposizione fosse stato posto in essere unicamente a scopo fraudolento; successivamente, esaminando la possibilità di revocare l’accordo, viene precisato comela possibilità di esperire legittimamente l’azione revocatoria ordinaria presupponga, come osservato:

*** l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore

disponente;

*** l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte

del debitore dell’atto traslativo;

*** la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Poiché nel caso concreto al momento della costituzione dello strumento il credito bancario era già in essere, sul presupposto che la giurisprudenza riconosce la revocabilità del trust ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2901 c.c., ovvero, che «il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento», nel caso concreto sussistevano i presupposti idonei a giustificare la revoca del trust.

Infine, evidenzia l’autorità giudiziaria che relativamente agli atti di disposizione a titolo gratuito è sufficiente «la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore».

Peraltro, cronologicamente, la stipula del trust era avvenuta contestualmente all’aggravamento della

situazione finanziaria della società debitrice, lasciando così presumere che il trust (costituito per atto

notarile) «fosse in concreto preordinato a mettere al riparo il patrimonio immobiliare» del fideiussore. All’esito del procedimento il giudice monocratico presso il Tribunale di Piacenza ha dunque dichiarato inefficace il trust oggetto del procedimento e legittimato l’istituto di credito ad iniziare un procedimento di esecuzione immobiliare sui beni costituiti in trust, al fine di rientrare nelle somme dovute, oltre a spese di giudizio.

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