PERSONA GIURIDICA AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ DI CAPITALI – RESPONSABILITA’ IN SOLIDO

(Trib. Milano, sezione specializzata in materia di impresa, sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017, in QdD)
È ammissibile la clausola statutaria di una società a responsabilità limitata che permette ai soci della stessa di nominare una società di capitali quale amministratore della società stessa.
Tuttavia, in caso di compimento di atti di amministrazione pregiudizievoli per la società amministrata da una persona giuridica, dei relativi danni rispondono in solido la persona giuridica amministratrice e anche la persona fisica da questa incaricata del compimento degli atti di gestione della società a responsabilità limitata amministrata.
È quanto deciso dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017.
La possibilità di affidare l’amministrazione di una società di capitali ad una persona giuridica ormai consentita dalla riforma del diritto societario e confermata dalla massima n. 100 del 2007 del Consiglio Notarile di Milano (Amministratore persona giuridica di società di capitali – artt. 2380-bis e
2475 c.c.), secondo la quale «[è] legittima la clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche (“amministratore persona giuridica”), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata».
Secondo il giudice meneghino, la persona giuridica non soffre limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed è in grado di offrire un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica in ordine all’adempimento delle obbligazioni discendenti dall’assunzione della carica di amministratore e all’imputazione della conseguente responsabilità.
Con riferimento al regime della responsabilità della persona fisica designata ad amministrare la società a responsabilità limitata dalla persona giuridica amministratrice, il Tribunale ha chiarito che si crea un regime di responsabilità solidale con la persona giuridica amministratrice verso la società amministrata e verso i creditori di quest’ultima in caso di violazione dei doveri che la legge impone agli amministratori di società: «la persona fisica concretamente deputata all’amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell’esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assume nei confronti della prima – unitamente all’amministratore – una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione [qualificabile in termini di mandato] stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest’ultima».
SI veda in proposito anche l’articolo 5 del d. lgs. 240 del 1991 (di attuazione del regolamento comunitario sul Gruppo Europeo di interesse economico), secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da esso designato la cui
nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale «assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore».