PRESCRIZIONE – AZIONE REVOCATORIA – FONDO PATRIMONIALE – OPPONIBILITA’ – (Cass.civ, sezione terza, sentenza del 24 marzo 2016, n. 5889, in www.cassazione.net)

La costituzione di fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali sicché «è soggetta alle
disposizioni dell’art. 162 cod. civ., [….] inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio; mentre la
trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera
pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non
ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito
altrimenti della costituzione del fondo».
Di conseguenza il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa
annotazione in margine all’atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel
fondo del danno da essi patito in conseguenza dell’inopponibilità del vincolo di destinazione ai
creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto, giacché
quest’ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la
suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza.
In tema di azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale, per quanto concerne il decorso del
termine di prescrizione, ricorda la Corte di Cassazione che, ai sensi dell’art. 2903 c.c. l’azione in
esame si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data dell’atto, cosicché, ove sia richiesto dare
pubblicità all’atto per renderlo opponibile ai terzi, la prescrizione decorre da quando è data
effettivamente pubblicità che, nel caso del fondo patrimoniale, coincide con l’annotazione a margine
dell’atto di matrimonio, da cui l’atto diviene opponibile.

Insignum – Notiziario n. 12/2016