PREVISIONE DI UN PREMIO DI MAGGIORANZA O DI UNO SCONTO DI MINORANZA NELLA CLAUSOLA STATUTARIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AZIONI PER IL CASO DI RECESSO – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15

Con riferimento alle cause convenzionali e derogabili di recesso, è legittimo che lo statuto di una società per azioni non quotata disponga che, in sede di liquidazione delle azioni del socio recedente, si preveda un “premio di maggioranza”, da attribuirsi nel caso in cui la partecipazione azionaria del socio uscente garantisca una posizione di controllo in seno alla società, oppure uno “sconto di minoranza”, da applicarsi nell’opposta ipotesi in cui il “pacchetto azionario” sia ininfluente ai fini del controllo societario.