RINUNZIA ALL’AZIONE DI RESTITUZIONE – PRIMA DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE DEL DONANTE
(Tribunale di Pescara, 25 maggio 2017, n. 848/17, in Italia Oggi)
La rinunzia all’azione di restituzione è legittima anche prima dell’apertura della successione della donante, non potendo essere assimilata alla rinuncia all’azione di riduzione, espressamente vietata finché vive il donante (articolo 557, comma secondo, del Codice civile). Ne consegue che il
Conservatore dei Registri Immobiliari deve annotare, a margine dell’atto di donazione, l’atto con il quale un legittimario abbia rinunciato all’azione di restituzione nei confronti della donazione stipulata dalla madre a favore della sorella, dal momento che «la pubblicità della rinuncia» mira a «garantire l’interesse, legale e generale dei terzi e delle parti, di conoscibilità di fatti e atti giuridici che possono influire sul traffico giuridico» e persegue una «semplice funzione informativa», in grado di stabilizzare «l’effetto traslativo della donazione».
È quanto deciso dal Tribunale di Pescara con provvedimento del 25 maggio 2017, n. 848/17.
Il caso concreto ha riguardato due donazioni stipulate dalla madre a favore della figlia e la rinunzia da parte dell’altro figlio della donante, all’azione volta ad ottenere la restituzione di quanto donato, al fine di rendere stabile l’acquisto della sorella. Il Conservatore dei Registri Immobiliari si era però rifiutato (articolo 2674 del Codice civile) di annotare detta rinunzia, dubitandone la legittimità e adducendo la tassatività delle trascrizioni e dei relativi annotamenti.
Quando viene trasferito un bene a titolo di donazione, il legislatore ha riconosciuto ai legittimati non donatari, (e cioè al coniuge, ai figli o ai discendenti di grado ulteriore rispetto ai figli oppure, in assenza di discendenti, agli ascendenti: articolo 536 del Codice civile), il diritto di ridurre le disposizioni lesive della propria quota di legittima per integrarla e, ove si tratti di beni immobili, di chiederne la restituzione, anche nei confronti dei terzi aventi causa, premessa l’escussione dei beni del donatario.
L’azione di restituzione ha quindi natura reale e consiste in uno «strumento processuale» di «carattere particolare» «utilizzabile dal legittimario che ha vittoriosamente agito in riduzione» per «recuperare un determinato bene direttamente dal singolo beneficiario o dal terzo acquirente, secondo l’ordine delle alienazioni dei singoli donatari, cominciando dall’ultima».
Ebbene, il Tribunale di Pescara ha chiarito che la rinuncia all’azione di restituzione deve essere tenuta ben distinta dalla rinuncia all’azione di riduzione, che è invece preordinata a «rendere inefficaci nei confronti del legittimario le donazioni e le disposizioni testamentarie lesive» dei diritti dei legittimari e, come tale, è un rimedio che si fa valere «complessivamente nei confronti di tutti i beneficiari di disposizioni (testamentarie o donative) ritenute lesive».
Ne consegue che alla rinunzia all’azione di restituzione non possa essere esteso il divieto di rinunziare all’azione di riduzione prima dell’apertura della successione del donante (articolo 557, comma secondo, cod.civ.), stante la natura eccezionale di quest’ultima azione, non suscettibile di applicazione
analogica a casi diversi.
La possibilità di rinunziare all’azione di restituzione quanto il donante è ancora in vita risulta peraltro confermata dal contenuto dell’articolo 563 del Codice civile, in virtù del quale i legittimari si possono opporre, anche se il donante è in vita, alla donazione solo entro venti anni dalla trascrizione dell’atto, fermo restando il diritto di agire in riduzione. Principio confermato dal Tribunale di Torino (26 settembre 2014 n. 2298) per il quale la «disponibilità dell’azione di restituzione, e quindi la sua espressa rinunciabilità prima del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, sembra avvalorata dal fatto che in caso di inerzia del legittimario l’azione è destinata a perire col decorso del predetto termine anche se il donante sia ancora in vita».
Ne discende l’assoluta indipendenza dell’«evento “morte del donante”» e della «possibilità di agire in restituzione».