RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Articolo 1, comma 1053 e 1054, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019
1053. All’articolo 2, comma 2, del decreto- legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
1054. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1053 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari all’11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le
partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.
E’ stata prorogata e modificata la disciplina inerente la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni sociali (di cui all’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, convertito in l. n. 27/2003, s.m.i.)
L’oggetto della rivalutazione consiste in:
-partecipazioni in società non quotate;
-terreni (sia agricoli che edificabili);
posseduti alla data del 1° gennaio 2019;
La rivalutazione deve avvenire sulla base di una perizia giurata di stima da asseverare entro il termine del 30 giugno 2019 (o, meglio, entro l’1 luglio 2019, poichè il 30 giugno è giorno festivo).
Aumentano le aliquote delle imposte sostitutive determinate come segue:
–11% per le partecipazioni che risultano qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c), TUIR), possedute alla data del 1° gennaio 2019;
–10% per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
–10% per terreni edificabili o con destinazione agricola (articolo 7, comma 2, l. n. 448/2001; aliquota già fissata all’8%, e al 4%).
Per quanto riguarda il pagamento delle imposte sostitutive, a far data dal 30 giugno 2019, esse possono essere rateizzate al massimo in tre rate annuali di pari importo.