SERVITU’ DI PASSAGGIO – ACQUISTO PER USUCAPIONE – RINUNZIA ALLA SERVITU’ – MANCATA COMUNICAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA RINUNZIA
(Cass.civ., sezione seconda, sentenza del 30 maggio 2016, n. 11158, in www.cassazione.net)
Nell’ipotesi in cui il proprietario di un fondo abbia acquistato a titolo di usucapione una servitù ma abbia dismesso tale diritto reale minore per iscritto, l’atto abdicativo vincola anche il dante causa della parte rinunziante e ciò indipendentemente dalla comunicazione o trascrizione della rinunzia.
La rinunzia all’usucapione, quindi, ancorché non accertata giudizialmente, ha efficacia in ogni caso, indipendentemente dalla formalità pubblicitaria ed è opponibile al terzo avente causa del fondo dominante anche se quest’ultimo non era a conoscenza della rinunzia.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11158 del 30 maggio 2016.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la «rinuncia per iscritto all’usucapione della servitù di passaggio fatta dal proprietario del fondo dominante – che, dopo avere esercitato il possesso ultraventennale della servitù, esprima al proprietario del fondo servente la volontà di non avvalersi della causa di
acquisto del diritto reale minore a titolo originario maturata a favore del proprio fondo – rileva di per sè, non potendo la sua efficacia negoziale essere fatta dipendere nè dall’avvenuta comunicazione al successivo acquirente […] nè dall’osservanza dell’onere della trascrizione».
Nel caso concreto, nel momento in cui il proprietario del fondo dominante aveva manifestato la volontà di dismettere la servitù, non erano nemmeno in corso le trattative per la cessione di detto fondo, cosicché, a maggior ragione, la rinunzia alla servitù era da intendersi vincolante anche per il
cessionario del fondo medesimo.
È stata così cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste la sentenza impugnata ed accolto il ricorso del proprietario del fondo servente.
Notiziario n. 21/2016 del 5 giugno 2016 – Associazione Insignum – Corso di Porta Vittoria, 18 Milano – P.IVA 95116250630