SEZIONI UNITE 27 LUGLIO 2017 N. 18725 – GIROCONTO DI DENARO – DONAZIONE TIPICA AD ESECUZIONE INDIRETTA – SERVE L’ATTO PUBBLICO

(Cass.civ., sezioni unite, sentenza del 27 luglio 2017, n. 18725, in www.cassazione.net)
Il trasferimento di strumenti finanziari dal conto deposito titoli intestato al beneficiante disponente a quello intestato al beneficiario, da eseguire mediante un ordine di bonifico impartito da parte del disponente:
– non rientra entro il perimetro delle donazioni indirette;
– bensì, si tratta di una donazione tipica, seppur ad esecuzione indiretta.
Ne consegue che è necessaria la forma dell’atto pubblico (ex articolo 782 cod.civ.), alla presenza dei testimoni (ex articolo 48 l. not.), salvo il caso in cui si tratti di donazione di modico valore.
È quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 27 luglio 2017, n. 18725.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la controversa questione della natura dell’operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all’ordine di
trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, ed hanno escluso che una simile operazione rientri nel perimetro delle liberalità indirette (articolo 809 cod.civ.), trattandosi invece di una donazione tipica (articolo 769 cod.civ.).
Il trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca è dunque subordinato all’adozione dello schema formale-causale tipico della donazione.
Secondo le Sezioni Unite, la configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili, obbliga a far ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l’onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione.
Ed il trasferimento di ingenti valori patrimoniali ricorre nell’ipotesi in cui venga impartito alla banca un ordine di bonifico bancario
Il caso concreto aveva riguardato il trasferimento di valori mobiliari (per l’importo di circa 241.000,00 euro) da un uomo, malato, a favore di una donna con la quale aveva un rapporto sentimentale, la quale lo aveva curato durante la malattia.
Apertasi la successione dell’uomo, la figlia di quest’ultimo aveva rivendicato la quota pari ad un terzo delle somme trasferite, eccependo peraltro la nullità del negozio siccome privo della forma solenne richiesta per la validità della donazione.
Tesi accolta dal Tribunale di Trieste, ma disattesa dalla Corte d’Appello di Trieste, per la quale il negozio doveva essere qualificato alla stregua di una liberalità indiretta e, come tale, svincolato da ogni formalismo.
Impugnata la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima ha invece cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste la sentenza impugnata, argomentando la decisione in base al principio di diritto sopraindicato.
Peraltro, in precedenti occasioni è stato affermato che:
costituisce una donazione diretta il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore,
effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità.
La donazione indiretta, concepita come mezzo per conseguire, attraverso l’utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questa divergente, non è configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti. (Cass. 23 febbraio 1973, n. 527) le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette.
Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l’opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all’art. 2722 cod. civ., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma. (Cass. 30 luglio 1990, n. 7647) rientra entro il perimetro della donazione diretta l’elargizione di somme di denaro di importo non modico mediante assegni circolari.
Ai fini della configurabilità della donazione indiretta d’immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell’importo all’alienante o mediante la previsione della destinazione della somma
donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaro mediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha dichiarato invalido il negozio concluso per il difetto di forma solenne). (Cass. 6 novembre 2008 n. 26746) rientra nel perimetro della donazione diretta l’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultimo a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto, ma la causa dell’accollo.
Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l’intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti
di quest’ultima a pagare all’Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo, sicché l’atto – non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall’art. 782 c.c. – deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla “soluti retentio” di cui all’art. 2034 c.c.. (Cass. 30 marzo 2006 n. 7507).
Ebbene, secondo le Sezioni Unite la donazione di strumenti finanziari dal conto deposito titoli intestato al beneficiante disponente a quello intestato al beneficiario, da eseguire mediante un ordine di bonifico impartito da parte del disponente, è nulla ove manchi la forma prescritta per le donazioni, con la conseguenza che, una volta apertasi la successione del donante, l’acquisto del donatario può essere compromesso dalle pretese degli eredi del donante, qualora rivendichino la somma donata eccependo l’invalidità del titolo traslativo.

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