Trasferimento di quote mediante Patto di Famiglia: esenzione dall’imposta di donazione
Online le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte alle istanze di interpello nr. 37 e nr. 38 del 7/2/2020, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di donazione, in caso di trasferimento a titolo gratuito (ad esempio, tramite patto di famiglia) di una quota partecipativa di controllo in una società di cui all’art. 73 del TUIR in favore di più discendenti, in comproprietà tra di loro. Al riguardo, è stato innanzitutto ribadito che l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter del TUS è subordinata, tra le altre, alla condizione che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo della società le cui quote sono oggetto di trasferimento, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n.1, del Codice civile. È stato, inoltre, precisato che:
(i) il beneficio viene riconosciuto anche laddove il trasferimento avvenga in favore di più discendenti in comunione pro indiviso, a condizione che, ai sensi dell’art. 2347 del Codice civile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
(ii) il controllo non deve derivare necessariamente da una partecipazione già di controllo ante trasferimento, potendo essere invece acquisito anche mediante la sommatoria delle partecipazioni donate e quelle già precedentemente possedute dal beneficiario;
(iii) il requisito del controllo può essere integrato anche grazie a più trasferimenti a titolo gratuito contestuali e congiunti, purché finalizzati a garantire il passaggio generazionale dell’impresa, conservandone l’unitarietà e la funzionalità;
(iv) i trasferimenti a titolo gratuito contestuali e congiunti della nuda proprietà delle partecipazioni, ove venga convenzionalmente prevista la simultanea attribuzione ai beneficiari del diritto di voto, determinano il trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell’impresa dai genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa;
(v) il venir meno della comunione prima del decorso di 5 anni dal trasferimento delle quote comporta la perdita del requisito del controllo e, quindi, la decadenza dal beneficio, cui consegue l’obbligo di eseguire il pagamento dell’imposta di donazione nella misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere versata.
Risposte dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello:
Fonte “Insignum Associazione di Cultura Giuridica”