TRASFORMAZIONI, FUSIONI O SCISSIONI DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE E DI FONDAZIONI

A seguito della riforma del Codice del Terzo Settore è stato introdotto nel Codice civile l’articolo 42 bis, del seguente tenore:

LIBRO PRIMO Delle persone e della famiglia
TITOLO II Delle persone giuridiche
CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 42-bis -Trasformazione, fusione e scissione
Se non e’ espressamente escluso dall’atto costitutivo
o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non
riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo
possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o
scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo
2498. L’organo di amministrazione deve predisporre
una relazione relativa alla situazione patrimoniale
dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco
dei creditori, aggiornata a non piu’ di centoventi giorni
precedenti la delibera di trasformazione, nonche’ la
relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo
comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500,
2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies
e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e
III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle
scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel
Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle
Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo
settore, nel Registro unico nazionale del Terzo
settore.
Articolo inserito dall’art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.