ASSONIME – SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI – RECEPITA LA DIRETTIVA EUROPEA ***

Il 9 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 che attua la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi, apportando modifiche al Testo unico bancario.

L’adesione delle banche italiane a uno dei sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria: la mancata adesione o l’esclusione da un sistema di garanzia comporta la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. I sistemi di garanzia dei depositi tutelano i depositanti delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se previsto dallo statuto, anche extracomunitarie, nonché i depositanti delle succursali italiane delle banche extracomunitarie e comunitarie aderenti. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d’Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest’ultimo gli ha fornito i fondi necessari.

L’ammontare massimo oggetto di rimborso è confermato in 100.000 euro per ciascun depositante. I depositi delle banche in risoluzione rientrano tra i depositi ammissibili al rimborso (fino a 100.000 euro) nei casi di applicazione del bail-in.

I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi, subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca nei limiti dei rimborsi effettuati.

La dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia costituisce patrimonio autonomo distinto dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente. Tale dotazione, che sarà raggiunta in modo graduale entro il 3 luglio 2024, è pari ad almeno lo 0,8 per cento dell’importo dei depositi protetti delle banche aderenti. Le modalità di finanziamento cambiano dall’attuale sistema ex post a un sistema ex ante: le banche aderenti versano contributi annuali proporzionati all’ammontare dei loro depositi protetti e al loro profilo di rischio. E’ previsto il versamento di contributi straordinari qualora il sistema di garanzia debba procedere al rimborso dei depositi protetti e la dotazione finanziaria risulti insufficiente.

Con riguardo ai termini di rimborso dei depositanti, è prevista una graduale diminuzione dagli attuali venti giorni lavorativi (fino al 31 dicembre 2018) a sette giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa (a partire dal 1° gennaio 2024). Per il rimborso non è necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia.

Oltre al rimborso dei depositanti, è stabilito che i sistemi di garanzia:

– contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 180/2015, di attuazione della direttiva 2014/59/UE;

– possono intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende e rami di azienda, se il costo dell’intervento non supera il costo che il sistema dovrebbe prevedibilmente sostenere per il rimborso dei depositi;

– possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e di succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto che dà l’avvio a una procedura di crisi, se il costo dell’intervento non supera il costo che il sistema dovrebbe prevedibilmente sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro sistema di garanzia, anche istituito in un altro Stato membro.

Il decreto legislativo n. 30/2016 prevede obblighi informativi in capo alle banche: esse devono fornire ai depositanti, gratuitamente e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia per i fogli informativi, le informazioni necessarie a individuare il sistema di garanzia pertinente e le esclusioni dalla relativa tutela. In tempo utile prima della conclusione del contratto o prima che il depositante sia vincolato da un’offerta, la banca deve consegnare al depositante, debitamente compilato, il “Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti” previsto dall’allegato I della direttiva 2014/49/UE. L’avvenuta acquisizione del modulo da parte del depositante è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole. Almeno una volta l’anno la banca deve fornire ai depositanti una versione aggiornata del modulo. Le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai contratti di deposito (articolo 119 del TUB) devono contenere un riferimento al modulo standard, la conferma che il deposito è ammesso al rimborso e l’indicazione del sito web del sistema di garanzia pertinente.

I sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 30/2016 devono adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti dal decreto, secondo la tempistica indicata nell’articolo 4 del decreto legislativo.