D.LGS. 122/2005 – CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE DA COSTRUIRE – OBBLIGO DI CONSEGNARE UNA FIDEIUSSIONE BANCARIA
(Trib. La Spezia, sentenza del 9 giugno 2016, n. 477/2016, in Il caso)
In tema di immobili da costruire, la fideiussione bancaria che il costruttore deve consegnare al momento della conclusione del contratto preliminare di vendita al promittente acquirente a garanzia delle somme incassate (e da incassare) sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di
godimento relativo all’immobile in corso di edificazione, deve essere rilasciata da una banca, un’impresa assicuratrice o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – D.Lgs. n. 385/1993). Inoltre, qualora nel momento della conclusione del contratto privo di effetti traslativi immediati (contratto preliminare o altra fattispecie che produce analoghi effetti) detta garanzia non venga consegnata, ovvero, sia rilasciata da un soggetto non abilitato, il contratto è nullo.
Si tratta precisamente di nullità relativa, la quale può essere fatta valere solo dal soggetto a tutela del quale viene disposto l’obbligo di consegna e relativamente al quale evento non è ammessa alcuna forma di sanatoria o di convalida.
La consegna successiva di una nuova garanzia non è quindi idonea a sanare la situazione cosicché, anche in quest’ultimo caso, il contratto rimane nullo.
Il giudice presso il tribunale spezzino ricorda che l’efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui viene trasferita la proprietà del bene o altro diritto reale di godimento sull’immobile, ovvero, nel momento dell’atto definitivo di assegnazione del bene.