NOTAIO – ACCORDO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO
I trasferimenti immobiliari che danno attuazione agli obblighi contenuti nel provvedimento di separazione dei coniugi godono dell’esenzione da qualsiasi imposta prevista dall’art. 19 della legge 74/1987, anche se i venditori sono persone estranee al nucleo familiare, trattandosi di trasferimento a favore dei figli e del coniuge.
Nel caso in esame, fra le condizioni della separazione consensuale era espressamente previsto l’obbligo, per il marito, di acquistare un appartamento che soddisfacesse i bisogni del coniuge e dei figli minori.
Al notaio rogante era stato contestato dall’Agenzia delle Entrate, tramite l’avviso di liquidazione, di non aver applicato l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% e l’imposta di bollo nella misura ordinaria.
Il notaio ha proposto appello avverso la sentenza con la quale la Commissione aveva respinto il suo ricorso rilevando, nello specifico, l’errata interpretazione da parte della Commissione dell’art. 19 della legge 74/1987, secondo il quale qualunque pattuizione prevista in adempimento dell’accordo di separazione o divorzio è esente da qualsiasi imposta.
Il ricorrente ha sottolineato inoltre che la circolare dell’amministrazione finanziaria n. 27/E del 21 giugno 2012 contiene un’interpretazione restrittiva dell’articolo 19 della legge 74/1987, smentita dalla Giurisprudenza della Cassazione.
La Commissione aveva ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale poiché il trasferimento dell’immobile era stato posto in essere da un soggetto diverso dal coniuge.
L’articolo 19 della legge 74/1987, come risultante dall’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 154/1999, dispone che “debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari ed immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge.” (Cass. 2111/16)