ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’ – TRASCRIZIONE – IMPOSTE
(Commissione tributaria provinciale di Pavia, sezione prima, sentenza del 30 aprile 2019, n. 225, in QdF)
In materia di accettazione tacita, la trascrizione dell’acquisto ereditario in conseguenza all’atto di vendita costituisce una formalità direttamente conseguente all’atto traslativo ed è soggetta, pertanto, alla sola imposta ipotecaria in misura fissa.
Il principio sopra espresso è stato recentemente affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Pavia, al fine di dirimere la controversia sottoposta al suo giudizio.
Nel caso in commento un notaio impugnava l’avviso di recupero di maggiori imposte emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla trascrizione di un’accettazione tacita di eredità, contestuale alla vendita di un’immobile rientrante nell’asse ereditario.
In particolare, l’Agenzia fiscale escludeva che la trascrizione in parola potesse essere considerata quale conseguente all’atto traslativo, essendo presupposto dell’atto stesso e, pertanto, dovesse scontare l’imposta ipotecaria, di bollo e la tassa ipotecaria.
Il professionista, viceversa, riteneva tale trascrizione direttamente conseguente all’atto traslativo e, pertanto, soggetta alla sola imposta ipotecaria fissa.
La Commissione tributaria provinciale condivide la tesi prospettata dal professionista, accogliendo il ricorso.
In particolare, la Commissione territoriale sottolinea come la trascrizione dell’acquisto ereditario costituisca una formalità necessaria ad assicurare l’efficacia della trascrizione dell’atto traslativo e i conseguenziali effetti.
Premesso quanto sopra, la Commissione tributaria precisa che a differenza della mera accettazione tacita, la trascrizione dell’accettazione costituisce una formalità direttamente conseguente all’atto traslativo, essendo l’atto traslativo il titolo stesso sulla base del quale eseguire la trascrizione. Conseguentemente, sulla base di tale argomentazione, in accoglimento del ricorso proposto, la Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso annullando l’avviso impugnato.