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MUTUO E FINANZIAMENTI
mutuo

LA SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA

Home » Mutuo e Finanziamenti » La sospensione dei mutui prima casa


Dal 27 aprile 2013 riparte il Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consente la sospensione fino a 18 mesi dell’intera rata per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il Fondo di solidarietà consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di determinate situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, commi 475 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007).

Il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.

La domanda di sospensione deve essere presentata direttamente presso la banca, con la modulistica ufficiale aggiornata resa disponibile sul sito www.dt.tesoro.it e sul sito www.consap.it.

La banca, effettuati gli adempimenti di competenza, inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

L’ammissione al beneficio e’ subordinata a uno dei seguenti eventi riferiti al beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del mutuo e nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta’ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.

Potete trovare altre indicazioni sui requisiti e le modalità per richiedere la sospensione nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2013, n. 37.

Per maggiori informazioni, chiedete alla vostra banca.

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