AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – PREVISIONE CHE IMPONE ALL’ACQUIRENTE DI NON ESSERE TITOLARE ESCLUSIVO O IN COMUNIONE CON IL CONIUGE DEI DIRITTI DI PROPRIETA’, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE *** (Cass.civ., sezione sesta, sentenza dell’8 ottobre 2014, n. 21289, in Riv. Not. 2015, 1, 154, con nota di SARTORE)

In tema di agevolazioni “prima casa”, la previsione legislativa che impone all’acquirente di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, deve ritenersi comunque rispettata ove l’acquirente sia già comproprietario di una esigua quota di altro immobile nello stesso Comune (nella specie, pari al 5%), acquistata in epoca antecedente al matrimonio unitamente alla futura moglie, non comportando tale precedente acquisto il potere di disporre del bene come abitazione principale propria.

In tema di agevolazioni “prima casa”, la previsione legislativa che impone all’acquirente di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nello stesso Comune in cui è sito l’immobile da acquistare si riferisce solo al caso in cui l’acquirente abbia in precedenza acquistato un altro immobile in comunione ex art. 177 c.c. con il coniuge: la comunione ordinaria con il coniuge su altro cespite immobiliare non può integrare la destinazione del bene ad abitazione dello stesso in via esclusiva.