LA NUOVA IMPRESA SOCIALE (G. Tosoni, in Il Sole 24 Ore del 9 settembre 2015, Norme e Tributi)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2015 è stata pubblicata la legge 18 agosto 2015, n. 141 che introduce nel nostro ordinamento la figura della c.d. IMPRESA SOCIALE AGRICOLA.
Il provvedimento interessa gli imprenditori agricoli (che svolgono le attività di cui all’art. 2135 c.c. in forma individuale o associata) e le cooperative sociali (che svolgono dette attività nel rispetto dei limiti posti dalla legge in esame) al fine dell’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità o “svantaggiati”.
L’Autore evidenzia come l’intervento in tema di IMPRESA SOCIALE AGRICOLA riguardi diversi aspetti:
*** da un lato, viene precisato come l’impresa agricola sociale possa svolgere la prestazione di attività di servizio per la comunità mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura, il tutto per promuovere ed accompagnare azioni che portino allo sviluppo di abilità e capacità lavorative;
*** da un altro lato, l’attività dell’ente è indirizzata a formare progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, a salvaguardare la biodiversità, nonché la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche; in particolare tali servizi dovranno essere rivolti ai bambini in età prescolare e alle persone in difficoltà fisica e psichica. Le modalità di svolgimento di queste attività saranno indicate da un decreto del ministero delle Politiche agricole e alimentari da emanare entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge.
Quelle richiamate sono attività ascrivibili al perimetro delle c.d. “attività connesse” enunciate nel primo comma dell’art. 2135 c.c. e, come tali, di natura agricola e che, in ragione del nuovo intervento legislativo (relativo all’impresa sociale), devono essere svolte in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
Ulteriori aspetti riguardano:
*** la natura dei locali nei quali deve essere svolta l’attività in esame che, catastalmente, devono essere classificati come D/10 (si tratta di immobili contraddistinti da ruralità, aventi natura strumentale);
*** l’esenzione da IMU per i fabbricati nei quali viene svolta l’attività in oggetto;
*** l’estensione alle richiamate attività dei regimi fiscali previsti per gli imprenditori agricoli;
*** la promozione dell’attività in esame da parte di Regioni e Province autonome al fine di favorire
l’integrazione delle imprese agricole sociali del proprio territorio;
*** la possibilità per gli operatori della agricoltura sociale di costituirsi in organizzazione di produttori (decreto del 27 maggio 2005 n.102).