ALLINEAMENTO CATASTALE – CONFERMA UNILATERALE ATTI IMMOBILIARI NULLI

Presso la Commissione Bilancio della Camera è stato approvato l’emendamento n. 8.13 al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 50/2017, recante misure correttive dei conti pubblici, che prevede la possibilità di confermare con atto unilaterale gli atti immobiliari nulli in quanto:
– mancanti del riferimento alle planimetrie depositate in catasto; ovvero,
– mancanti della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie; ovvero,
– mancanti dell’allegazione dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.
Il provvedimento prosegue il proprio percorso per ottenere l’approvazione definitiva e, qualora il procedimento si concluda positivamente, verrà aggiunto il nuovo comma 1-ter all’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 22 maggio 2017
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO 1
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444
Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
[………………]
ART. 8.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Se la mancanza in atto del riferimento alle planimetrie depositate in
catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo
stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero la mancanza
dell’allegazione dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico
abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro
difformità allo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola
delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga le menzioni omesse. L’atto di conferma
costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».