La legge non prevede l’obbligo del venditore di garantire la conformità degli impianti alle norme di sicurezza, salvo che per gli edifici venduti dal costruttore o dall’impresa che li ha totalmente ristrutturati.

E stata infatti completamente abrogata (art. 35 d.l. 112/2008) la disposizione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, che dal 27 marzo 2008 imponeva di riportare nei rogiti notarili la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza, e allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori, oppure le dichiarazioni di rispondenza rese da professionisti abilitati.

Gli edifici usati sono dunque normalmente venduti nello stato di fatto in cui si trovano, senza alcuna garanzia circa la conformità degli impianti alle norme vigenti.

Naturalmente è sempre possibile che l’acquirente, nell’ambito della contrattazione, richieda al venditore una dichiarazione circa la conformità degli impianti. Se il venditore è disponibile a garantire la conformità degli impianti, dovrà consegnare all’acquirente le dichiarazioni di conformità rilasciate dai tecnici abilitati. La mancanza di conformità potrà invece essere fatta valere per ottenere una riduzione del prezzo.

Un eventuale accordo in deroga alle disposizioni di legge deve però avvenire prima della firma del contratto preliminare, nel quale sarà inserita inserita una clausola specifica. Le parti potranno poi chiedere al notaio di riportare questa clausola nel rogito.