CONTRATTO PRELIMINARE – NOMINA TARDIVA DEL SOGGETTO TERZO – IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA
(Cass.civ., sezione tributaria, ordinanza del 9 febbraio 2018, n.3176, in QdD)
La nomina tardiva del terzo sconta l’imposta di registro in misura fissa.
Più precisamente, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 febbraio 2018, n.3176, ha chiarito che in caso di «contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo, la nomina tardiva unicamente determina l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell’originario promissario acquirente, che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l’atto, restando del tutto estraneo a tale contratto il promissario acquirente che ha effettuato, sia pur oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo».
Il caso concreto ha riguardato la sottoscrizione, da parte di due società a responsabilità limitata, di un contratto preliminare nel quale la parte promissaria acquirente si era riservata di acquistare entro un determinato termine, con clausola “per sé o persona da nominare”; termine successivamente prorogato convenzionalmente dalle parti contraenti mediante la sottoscrizione di un contratto non registrato.
Il contratto definitivo di compravendita era stato poi concluso con il terzo nominato.
In ragione di ciò, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato alle due società a responsabilità limitata un avviso di liquidazione volto ad ottenere il pagamento della imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale siccome, secondo l’Ufficio, si era trattato di un doppio trasferimento, tenuto conto che l’esercizio della facoltà di nomina era stato esercitato una volta decorso il termine originariamente fissato (in applicazione, dunque, dell’articolo 32, TUR).
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza del giudice di seconde cure.
Essa ha argomentato la decisione considerando la natura dell’imposta di registro, che consiste in un’imposta d’atto, da cui consegue che la “duplicazione” prevista dall’art. 32 consente di estendere l’imposizione sia nei confronti del contraente originario, che nei confronti del terzo nominato, anche fuori termine, salvo restando che il regime dell’imposizione ed, in particolare, l’applicazione in misura fissa o proporzionale, dipendono dalla natura del contratto stipulato per persona da nominare.
Quindi, se il contratto deve essere tassato con applicazione dell’imposta determinata in misura fissa, solo questa risulta applicabile al terzo nominato.
In conclusione, la nomina tardiva avrebbe fatto sì che il contratto preliminare si consolidasse in capo alle parti originarie e che la successiva nomina fosse considerata alla stregua di un ulteriore contratto preliminare.